Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 58 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel quale e' previsto che l'indennita' per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonche' a sequestro giudiziario e conservativo, sia determinata sulla base delle tariffe approvate ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico e, in via residuale, secondo gli usi locali;

Visto l'articolo 59 del citato Testo Unico secondo cui ´con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodiaª, che tali ´tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incaricoª, e che ´prevedono altresi' l'inclusione nelle tabelle delle riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del beneª;

Rilevato che il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti e che pertanto, si ritiene di limitare la determinazione dell'indennita' di custodia a detti beni;

Rilevato che per la determinazione dell'indennita' di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si debba fare riferimento agli usi locali, in base a quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato;

Ritenuto, per quanto riguarda i veicoli a motore, di dovere fare riferimento ai criteri di massima stabiliti dal Ministero dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da parte delle Prefetture delle tariffe per la custodia, con conversione in euro e aggiornamento in base agli indici ISTAT, nonche', per le tariffe ivi non previste, di tenere conto di quelle applicate presso le singole Prefetture;

Ritenuto, per quanto riguarda i natanti, di dovere fare riferimento ai criteri di massima indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 0005848.U del 23 dicembre 2005);

Vista la nota del 7 marzo 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, che propone una riformulazione dell'articolo 6 del decreto;

Ritenuto di dover accogliere la proposta di modifica;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Indennita' per la custodia dei veicoli a motore

1. Le tabelle per la determinazione dell'indennita' giornaliera per la custodia e per la conservazione, nonche' quella per il traino, il trasporto e il recupero dei veicoli sottoposti a sequestro...

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