Tabella degli atti e dei termini processuali
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ATTO ORIGINALE TERMINI COPIE NOTE
RICORSO Notifica:
60 gg. dalla
notificazione,
comunica-
zione o piena
conoscenza del
provvedimento
impugnato (art.
41, co. 1, c.p.a.)
Il termine è
aumentato di 30
gg. se le parti
risiedono in
altri Stati d’Eu-
ropa e di 90 gg.
se risiedono
fuori dall’Euro-
pa (art. 41, co.
5, c.p.a.)
Deposito:
30 gg. dal
perfezionamen-
to dell’ultima
notifica del
ricorso (art. 45,
c.p.a.)
Il termine è
aumentato di 30
gg. se le parti
risiedono in
altri Stati d’Eu-
ropa e di 90 gg.
se risiedono
fuori dall’Euro-
pa (art. 45, co.
1, c.p.a.)
5 copie presso
i TAR
Gli atti devono
essere deposita-
ti in numero di
copie corri-
spondenti ai
componenti del
collegio e alle
altre parti costi-
tuite (art. 5, all.
II, c.p.a.)*
Se il giorno
di scadenza
è festivo, il
termine fissato
dalla legge è
prorogato di
diritto al primo
giorno seguente
non festivo.
Si applica
anche ai termini
che scadono di
sabato (art. 52,
co. 3-5, c.p.a.)
I depositi nel
giorno di sca-
denza devono
essere effettuati
entro le ore
12.00 (art. 4,
co. 4, all. II,
c.p.a.)
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TABELLA DEGLI ATTI E DEI TERMINI PROCESSUALI
180 TABELLA DEGLI ATTI E DEI TERMINI PROCESSUALI
ATTO ORIGINALE TERMINI COPIE NOTE
RICORSO
INCIDENTALE
Notifica:
60 gg. dalla
notifica del ri-
corso principale
(art. 42, co. 1,
c.p.a.)
Deposito:
30 gg. dal per-
fezionamento
dell’ultima no-
tifica dell’atto
(art. 45, co. 1,
c.p.a.)
5 copie presso
i TAR
Se il giorno
di scadenza
è festivo, il
termine fissato
dalla legge è
prorogato di
diritto al primo
giorno seguente
non festivo.
Si applica
anche ai termini
che scadono di
sabato (art. 52,
co. 3-5, c.p.a.)
I depositi nel
giorno di sca-
denza devono
essere effettuati
entro le ore
12.00 (art. 4,
co. 4, all. II,
c.p.a.)
COSTITUZIONE
DELLE ALTRE PARTI
60 gg. dal per-
fezionamento
della notifica
del ricorso prin-
cipale nei loro
confronti (art.
46, c.p.a.)
Il termine è
aumentato di 30
gg. se le parti
risiedono in
altri Stati d’Eu-
ropa e di 90 gg.
se risiedono
fuori dall’Euro-
pa (art. 45, co.
1, c.p.a.)
5 copie presso
i TAR
La costituzione
può avvenire
anche in udien-
za pubblica
o camera di
consiglio, ma
espletando sola-
mente difese
orali. In questo
caso, è precluso
il deposito di
documenti o
scritti difensivi.
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