CIRCOLARE 3 ottobre 2003, n. 47 - Settore tabacco - Procedure e adempimenti finalizzati al riconoscimento associazioni di produttori per il raccolto 2004

Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRIVI - Div. FEOGA All'AVEPA All'A.P.T.I.

All'UNITAB All'O.N.T.

Alla Coldiretti - Dipartimento economico Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confagricoltura Alla COPAGRI Alla F.Agr.I.

Alla Confcooperative federagroalimentari All'ANCA Lega Coop Alla O. I. Interbright Alla O. I. Interorientali All'Associazione interprofessionale tabacco Alla S.G.S. Italia S.r.l.

AlIAGRISIAN - Ufficio tecnico e p.c.

Al Comando carabinieri - Politiche agricole

In applicazione della normativa comunitaria recata dal regolamento U.E. n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998 - titolo II - capitolo I, e dal regolamento U.E. n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 che modifica il regolamento U.E. n. 2848/98, si riportano di seguito le modalita' operative a cui le associazioni devono ottemperare, ai fini del riconoscimento, o del mantenimento dello stesso per il raccolto 2004.

Obblighi dell'associazione.

L'associazione deve

  1. essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri; b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato; c) determinare e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di produzione e d'immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualita' dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonche' procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione; d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attivita' e ne limiti le finalita' al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati

    di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione; di conformarsi alle norme comuni di produzione; Il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme

    1) l'associazione di produttori non puo' esercitare l'attivita' di prima trasformazione del tabacco; 2) un produttore di tabacco non puo' appartenere a piu' di un'associazione; e) disporre, ai sensi del regolamento CE n. 2848/98, di attestati di quote per una quantita' non inferiore a 2.700 tonnellate; f) prevedere nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facolta' di recedere dall'associazione, con effetto per il raccolto successivo, a condizione che

    siano stati associati per un periodo di almeno un anno; ne diano comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre (fa fede ai fini del termine il timbro postale della data di invio della comunicazione di recesso).

    Tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario; g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attivita', qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del Trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita' o sul luogo di stabilimento

    dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi; dei suoi partner economici; h) avere personalita' giuridica o possedere la capacita' necessaria, a norma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT