T.a.r. Veneto sez. I, 3 Gennaio 2018, n. 7

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
MERITO
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
– alla f‌issata udienza in data 5 luglio 2017, nessuno
essendosi costituito per la resistente, questo Giudice di-
sponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti
del conduttore dell’appartamento, indicato in R., quale
destinatario effettivo delle conseguenze del provvedimen-
to richiesto;
– la procedura subiva poi un ulteriore rinvio dell’u-
dienza 8 agosto 2017 per completamento della prova della
notif‌ica;
– all’udienza 12 settembre 2017 neppure il R. si costi-
tuiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva:
documentalmente pacif‌ica la durata ultrasemestrale
della morosità riferibile alla condomina S. ed altrettanto
incontestabile la possibilità di godimento separato dei ser-
vizi comuni di riscaldamento e acqua, sussistono senz’al-
tro astrattamente i presupposti applicativi dell’art. 63,
comma 3, disp. att. c.c., in forza del quale, per l’appunto,
"in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia
protratta per un semestre, l’amministratore può sospende-
re il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni
suscettibili di godimento separato".
Senonché da tempo dottrina e giurisprudenza - con risul-
tati, peraltro, divergenti - si sono interrogati sulla necessità
o meno di distinguere - a fronte dell’interesse meramente
economico del condominio - fra servizi "essenziali" e non es-
senziali in funzione della preminente tutela del diritto alla
salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.).
Proprio con riferimento al servizio di riscaldamento ed
acqua si sono così confrontati gli orientamenti negativi
alla sospensiva in parola per i diritti primari costituzio-
nalizzati (Trib. Brescia 29 settembre 2014; Trib. Milano
24 ottobre 2013) e quelli positivi (Trib. Roma 27 giugno
2014; Trib. Alessandria 17 luglio 2015; Trib. Brescia 17 feb-
braio 2014 e 21 maggio 2014), tutti valorizzanti l’aspetto
assimilativo della fattispecie al rapporto diretto fra ente
erogatore ed utente.
Questo Giudice ritiene di aderire al primo orientamen-
to, non senza sottolineare che dei servizi "essenziali" ha
tenuto conto anche la legislazione statale, che, per quanto
riguarda il servizio acqua, con il D.P.C.M. 29 agosto 2016
(Disposizioni in materia di contenimento della morosità
nel servizio idrico integrato) ha comunque stabilito che ai
soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita
una fornitura di 50 litri al giorno pro capite.
Ovviamente non è servizio essenziale l’utilizzo dell’an-
tenna televisiva centralizzata, salvo ad osservare che par-
te ricorrente non ha allegato alcuno specif‌ico costo ordi-
nario in ordine alla stessa.
Quanto in premessa è senz’altro dirimente, apparendo
comunque opportuno considerare, sotto altro prof‌ilo, che -
quanto meno per i servizi comuni principali sopra indicati -
l’istituto qui in discussione va in ogni caso riguardato come
extrema ratio e che tale situazione non sembra ravvisabile
allorché - come nella specie - il Condominio abbia attivato,
con il pignoramento, una procedura esecutiva immobiliare
nei confronti del condomino moroso, con due conseguenti
effetti: a) la possibilità di chiedere al G.E. la sostituzione
immediata del custode del bene pignorato in vece del de-
bitore esecutato, con conseguente acquisizione dei frutti
derivanti dalla locazione dello stesso oltre che il pagamen-
to delle spese condominiali relative; b) l’attivazione del
nuovo custode in ordine alla liberazione dell’immobile, fra
l’altro, in caso di inadempienza ai predetti obblighi.
Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dei
resistenti. (Omissis)
T.A.R. VENETO
SEZ. I, 3 GENNAIO 2018, N. 7
PRES. MIELLI – EST. DE BERARDINIS – RIC. ASS. PROP. ED. ED ALTRO (AVV.TI
GUARINO E SALVAGNO) C. R. V. (AVV. DISTR. STATO)
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ammini-
strativo y Consorzi di bonif‌ica y Oneri di bonif‌ica
e irrigazione y Redazione dei piani di classif‌ica y
Criteri generali e metodologie uniformi y Delibera
di approvazione adottata dalla giunta regionale y
Sussiste.
. Rientra nella giurisdizione amministrativa la cogni-
zione dell’impugnazione della delibera di Giunta Re-
gionale recante l’approvazione dei criteri generali e
metodologie uniformi per la redazione dei Piani di clas-
sif‌ica per il riparto provvisorio e def‌initivo degli oneri
di bonif‌ica ed irrigazione. (Fattispecie nella quale il
ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravve-
nuta carenza di interesse alla sua decisione). (d.l.vo 2
luglio 2010, n. 104, art. 133) (1)
(1) Causa decisa (nel senso della sopravvenuta carenza di interesse)
dopo 20 anni dal ricorso. Il principio di cui in massima è stato affer-
mato in sede di risoluzione di eccezione preliminare e così esten-
dendo alla fattispecie in esame le conclusioni cui è giunta la recente
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez., un., 18 settembre 2017,
n. 21545, in www.latribunaplus.it) espressasi in materia di determi-
nazione dei canoni concessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che con il ricorso in epigrafe l’Ass. Prop.
Ed. (omissis) ed il sig. G. Z. hanno impugnato la delibe-
razione della (omissis) R. V. n. 5753 del marzo 1998, chie-
dendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecu-
zione, per i dedotti motivi di legittimità;
Considerato che la deliberazione impugnata reca l’ap-
provazione dei criteri generali e metodologie uniformi per
la redazione die Piani di classif‌ica per il riparto provviso-
rio e def‌initivo degli oneri di bonif‌ica ed irrigazione, in-
dividuati nell’allegato 1 alla suddetta deliberazione, che
costituisce parte integrante della medesima;
Considerato che si è costituita in giudizio la R. V., de-
positando controricorso con il quale ha eccepito, in via
pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di
giurisdizione dell’adito G.A. e, comunque, per inidoneità
dei criteri approvati con la deliberazione gravata ad arre-
care, da sé soli, una lesione a chiunque. Nel merito, ha poi
eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per il suo
rigetto, previo rigetto dell’istanza cautelare;
Considerato, inoltre, che hanno dispiegato atto di in-
tervento ad opponendum i seguenti Consorzi di Bonif‌ica:
P. A. C. B., P. V. tra L. e T., R. B., B. B., D. P. A., P. B. di P., A.
B., P. B., Z. A. G., M. A. B., D. S., A. G., A. V. T. T.
Osservato che nella Camera di consiglio del 17 giugno
1998 i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare;
Considerato che con ordinanza n. 1160/15 del 25 no-
vembre 2015 sono stati disposti incombenti istruttori a
carico dell’Amministrazione resistente, che non sono stati
assolti;
Considerato che in vista dell’udienza pubblica i ricor-
renti hanno depositato una comunicazione di sopravve-
nuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chie-
dendo al Collegio una pronuncia di improcedibilità, con
compensazione delle spese;
Ritenuto, in via pregiudiziale, di dover analizzare l’ec-
cezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Regione,
atteso il carattere prioritario della questione di giurisdi-
zione rispetto ad ogni altra, giacché il potere del giudice
adito di def‌inire la controversia portata al suo esame po-
stula che su di essa egli sia munito della potestas iudican-
di, la quale è un imprescindibile presupposto processuale
della sua determinazione (cfr. c.d.s., sez. V, 5 dicembre
2013, n. 5786; T.A.R. Veneto, sez. I, 2 febbraio 2017, n. 117);
Considerato, pertanto, che la suddetta eccezione è infon-
data e da respingere, alla luce della recente giurisprudenza
di legittimità espressasi in materia di determinazione dei
canoni concessori, le cui conclusioni appaiono senz’altro
estensibili alla fattispecie ora all’esame (cfr. Cass. civ., sez.
un., 18 settembre 2017, n. 21545). Ha affermato, infatti,
tale giurisprudenza che rientra nella giurisdizione ammini-
strativa la cognizione dell’impugnazione della delibera che
ha determinato i criteri generali dell’entità di detti canoni,
non concernendo la controversia la mera debenza dei cano-
ni, indennità o corrispettivi, ma i presupposti generali della
quantif‌icazione degli stessi, approvati con atto generale
amministrativo e, pertanto, i poteri valutativo-discrezionali
esercitati dalla P.A. con una scelta che comporta anche una
valutazione comparativa degli interessi generali e, dunque,
non ha natura solo patrimoniale;
Ritenuto, nondimeno, alla stregua di quanto dichiarato
dai ricorrenti, di dover emettere pronuncia di improcedi-
bilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
alla sua decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c),
e 85, comma 9, c.p.c.;
Ritenuto, infatti, che l’ora vista questione di improcedi-
bilità sia "ragione più liquida" dell’eccezione di inammis-
sibilità per carenza di interesse formulata dalla Regione e
che, perciò, essa possa essere esaminata prioritariamente
(cfr. c.d.s., A.P., 27 aprile 2015, n. 5);
Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese del
giudizio, da un lato vista l’infondatezza della suindicata
eccezione di difetto di giurisdizione e, dall’altro, in ragio-
ne del carattere risalente della controversia. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO
SEZ. XII, 15 MAGGIO 2017, N. 3380
PRES. MAININI – EST. BRILLO – RIC. X C. AG. ENTR. PROV. (OMISSIS)
Tributi erariali indiretti y Imposta di registro y
Atti e contratti in genere y Contratto di locazione
y Clausola y Pattuizione regolamentante le condi-
zioni di sanzionamento pecuniario in caso di ina-
dempimento e/o ritardato pagamento del canone y
Qualif‌icazione y Soggezione a tassazione in misura
f‌issa y Esclusione.
. La pattuizione di un contratto di locazione regola-
mentante le condizioni di sanzionamento pecuniario
in caso di inadempimento e/o ritardato pagamento del
canone (ovvero gli interessi dovuti, nel caso specif‌ico
ragguagliati al "top rate" bancario maggiorato di tre
punti) non integra alcuna condizione sospensiva e/o
coercitiva al corretto adempimento del vincolo con-
trattuale e non è quindi soggetta a tassazione in misura
f‌issa. (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27) (1)
(1) Interessante precisazione in ordine alla quale non si rinvengono
precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor X chiede l’annullamento dell’avviso in oggetto
con il quale l’Uff‌icio di Legnano della Dir. Prov. (omissis),
con riferimento al contratto di locazione - anno 2013 serie
3T - registrato via p.e.c., stipulato in data 1° marzo 2013 e
registrato il 28 marzo 2013, intervenuto tra il Signor X e
la Signora Y (locataria) inerente un immobile (omissis)
ravvisando nella clausola posta al punto 9) - Morosità -,
che regolamenta le condizioni di sanzionamento pecunia-
rio (interessi dovuti in caso di inadempimento e/o tardato
pagamento del canone di locazione), ritenendo tale clau-
sola una condizione sospensiva dell’atto di natura penale,
in relazione a "pattuizione penale" accerta l’omesso versa-
mento di imposta di Registro di €. 200,00, irrogando san-
zioni e interessi ed addebitando spese di notif‌ica, il tutto
per complessivi €. 281,50. In ricorso parte ricorrente fa
presente che detta "pattuizione" non è una penalità, bensì
attiene esclusivamente la modalità di determinazione de-
gli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento del
canone; tali interessi a penalità (ragguagliati al "top rate"
bancario maggiorato di tre punti) sono stati pattuiti tra le
parti nel rispetto delle vigenti norme che consentono di
pattuire un interesse diverso da quello legale. Produce co-
pia del contratto di locazione, In data 19 dicembre 2016 la
D. Prov. (omissis) deposita controdeduzioni rilevando che
la clausola posta nel contratto di locazione rappresenta
una garanzia per i locatori che, in caso di inadempimento,
obbligherebbe il conduttore ad erogare il canone mensi-
le unitamente agli interessi maturati a titolo di sanzione.
Tale somma, in quanto "penale" e svolgente la funzione di
coercizione al corretto adempimento del vincolo contrat-
tuale, nel mentre è esclusa dall’ambito applicativo IVA, in
sede di registrazione dell’atto ai f‌ini del Registro è sogget-

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