T.A.R. Trento 6 Febbraio 2017, N. 45

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giur MERITO
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
Radicatosi il contradditorio tra le parti di causa, il giu-
dizio perveniva al suo naturale epilogo a seguito di esau-
riente discussione tra le parti di lite.
Ciò premesso reputa il Tribunale che la domanda azio-
nata dal Condominio di Via Donna Prassede n. 14 c-d-e sia
infondata per i motivi di seguito indicati.
Per comprendere al meglio la questione al vaglio del
presente giudizio occorre far riferimento all’atto di costi-
tuzione di servitù a f‌irma Notaio Fabio Diaferia nonché al
materiale fotograf‌ico e alle piantine allegate al predetto
atto di costituzione: con l’atto di costituzione di servitù
le società costruttrici ivi indicate, dopo avere edif‌icato un
complesso immobiliare denominato “Cascina Caimera” co-
stituito da due fabbricati per due complessivi edif‌ici fuori
terra e un piano sotterraneo adibito ad autorimesse e can-
tine, hanno inteso disciplinare l’uso delle parti comuni del
complesso mediante la costituzione di servitù reciproche
nonché mediante la redazione di un apposito regolamento
di supercodominio costituente parte dell’atto costituzione
di servitù.
Da ciò che si evince dalle piantine allegate i fabbricati
cielo terra formano un rettangolo contornato da cancella-
te all’interno del quale si trovano le parti comuni a tutti i
plessi formanti l’oggetto del Supercondominio: nello spe-
cif‌ico il Condominio di Via Donna Prassede n. 14 c-d-e ha
chiesto che il passo carraio dal civico 12 potesse essere
utilizzato “da tuti i condomini del Supercondominio non
soltanto nel caso sporadico di dare il passaggio ai vigili del
fuoco ove scoppi un incendio ma anche in caso di verif‌i-
cazione di eventi più ricorrenti quali traslochi, funerali,
infortuni, transito di autoambulanze e per ogni altra ne-
cessità della vita”.
Delineata la situazione dello stato dei luoghi, occorre
a questo punto da un lato vagliare l’eccezione di incom-
petenza per materia del Supercondominio convenuto e
dall’altro poi verif‌icare l’oggetto del diritto di servitù spet-
tante al condominio attore con riguardo all’uso del transi-
to carraio del cancello di cui al civico 12.
Da disattendere si palesa l’eccezione di incompeten-
za del Tribunale adito a favore del Giudice di pace: lungi
dal vertere la questione in materia di limiti qualitativi e/o
quantitativi afferenti l’esercizio in capo ai condomini di
facoltà spettanti su parti comuni, quali, nel presente caso,
l’uso del cancello, il tema che il Tribunale deve vagliare
nella presente sede riguarda l’oggetto e la consistenza
del diritto di servitù spettante a favore dei condomini del
Condominio di via Donna Prassede 14 c-d-e in Milano at-
tore facenti altresì parte del Supercondominio convenuto;
viene in sostanza in rilievo l’accertamento delle modalità
di esercizio della servitù gravante sul passo carraio di cui
al civico 12 ad opera dei condomini facenti capo del con-
dominio attore titolari del fondo dominante, accertamento
che investendo un diritto reale di godimento rientra nella
competenza del Tribunale (Si veda l’ordinanza 11861 del
7 giugno 2005 della Suprema Corte di cassazione a mente
della quale “Rientrano nella competenza per materia del
giudice di pace tutte le controversie nelle quali siano in
discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell’eserci-
zio delle facoltà spettanti ai condomini con esclusione di
quelle nelle quali sia contestato, in tutto o in parte, il di-
ritto di comproprietà di uno dei condomini oppure sia ra-
dicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune”).
Da accogliere al contrario si palesa l’eccezione di ca-
renza di legittimazione attiva (rectius di difetto di titola-
rità attiva del diritto dedotto in giudizio) del Condominio
di Via Donna Prassede n. 14 c-d-e in Milano posto che
l’amministratore non è legittimato a far valere diritti di
natura reale spettante ai singoli condomini: nello specif‌i-
co la domanda volta al f‌ine di far dichiarare al Tribunale
“che l’uso sia del cancello recante il numero civico 12 che
si apre nella cancellata che recinge l’intero Supercondo-
minio denominato Donna Prassede in Milano, sia delle
chiavi che tale cancello aprono, sia del corsello che dal
cancello inizia, è lecito e comune a tutti condomini del
Supercondominio e/o dei condomini che in esso abitano
per le rispettive occorrenze e/o necessità”, ovviamente da
limitarsi ai Condomini facenti parte del condominio atto-
re, integra l’accertamento delle modalità di esercizio del
diritto di servitù spettante loro, l’esperimento della cui
relativa azione non rientra tra i compiti spettanti all’am-
ministratore ai sensi del 1130 e 1131 c.c..
Consegue per ciò solo il rigetto della domanda di parte
attrice: esigenze di motivazione esigono che il Tribunale sot-
tolinei viepiù la infondatezza nel merito della domanda degli
attori, posto che il titolo da cui trae linfa il diritto di servitù
di passo carraio spettante ai condomini del Condominio di
Via Donna Prassede attore, titolo da cui desumere l’esten-
sione dell’esercizio della servitù ex art 1063 c.c., limita l’e-
sercizio della servitù sul passo carraio ubicato nel civico 12
unicamente per il transito di autopompe dei vigili del fuoco.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addos-
sate al Condominio di Via Donna Prassede n. 14 c-d-e nella
misura di cui al dispositivo. (Omissis)
T.A.R. TRENTO
6 FEBBRAIO 2017, N. 45
PRES. VIGOTTI – EST. DEVIGILI – RIC. BACCARIN (AVV.TI PIZZATO E CIMINO) C.
COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (AVV. DIST. STATO DI TRENTO)
Sopraelevazione y Diritto ex art. 1127 c.c. del pro-
prietario esclusivo del lastrico solare o dell’ultimo
piano y Riconoscimento da parte degli altri condo-
mini y Necessità y Esclusione y Limiti al diritto di
sopraelevare y Individuazione y Fattispecie.
. Il diritto di sopraelevare ai sensi dell’art. 1127 c.c.
spetta ex lege al proprietario dell’ultimo piano dell’e-
dif‌icio condominiale (o al proprietario esclusivo del la-
strico solare) e non necessita di alcun riconoscimento
da parte degli altri condòmini. Infatti, l’art. 1120 c.c.
non disciplina affatto il diritto di sopraelevare, trovan-
do unicamente applicazione alle innovazioni dirette al
miglioramento o all’uso più comodo, ovvero al maggior
rendimento, delle cose comuni, e regolando le questio-
ni relative alle maggioranze necessarie per la loro ap-

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