T.a.r. Toscana sez. Ii, 5 giugno 2018, n. 785

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
MERITO
nibile del Comune dell’immobile costruito in totale diffor-
mità o assenza della concessione, emessa dal Sindaco ai
sensi dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985, che si connota
per la duplice funzione di sanzionare comportamenti il-
leciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi, dà
luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza
che l’ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti
vengono caducati unitamente al precedente diritto domi-
nicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relati-
va trascrizione o iscrizione. La fattispecie è assimilabile al
perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l’ipote-
ca, giacché l’immobile abusivo è destinato al “perimento
giuridico”, normalmente conseguente alla demolizione,
salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale,
che lo trasforma irreversibilmente in “res extra commer-
cium” sotto il prof‌ilo dei diritti del debitore e dei terzi che
vantino diritti reali limitati sul bene (così, Cass., ord. n.
23453 del 6 ottobre 2017). È evidente, allora, che il prov-
vedimento di acquisizione gratuita si pone come un evento
esterno alla sfera di controllo e al potere di intervento del
creditore ipotecario che ne subisce le conseguenze senza
poter concretamente opporsi allo stesso.
2.3. Sotto altro prof‌ilo, poi, laddove si ammettesse la
legittimazione e l’interesse ad agire in capo a parte ri-
corrente avverso l’ordinanza di demolizione, si dovrebbe,
altresì, affermare la medesima situazione con riguardo al
precedente provvedimento di diff‌ida a demolire.
Ma, in tal caso, il ricorso in esame risulterebbe comun-
que inammissibile in quanto Banca S. per un verso, non
ha impugnato in questa sede anche le diff‌ide a demolire
nn. 1/17 e 2/17 e, dall’altro lato, ha dedotto la difformità
tra l’ordine di demolizione e la diff‌ida 1/17, quando l’or-
dinanza di demolizione consegue alla diff‌ida n. 2/17, che
è motivata specif‌icamente con riguardo all’art. 78 e non
80 D.P.R. 380/01. Al riguardo, occorre rammentare che,
secondo la giurisprudenza di questo T.A.R., la diff‌ida a
demolire è idonea a produrre un doppio effetto lesivo a
carico del destinatario dell’atto atteso che, in primo luo-
go, qualif‌ica come abusivi manufatti aventi rilievo edilizio
che il Comune assume essere stati realizzati in assenza o
in difformità dal titolo abilitativo; in secondo luogo, mette
in mora il destinatario a dare esecuzione all’ordine entro
il termine previsto dalla legge, pena l’esecuzione in danno
e l’applicazione di eventuali sanzioni accessorie; ne con-
segue che la diff‌ida a demolire va impugnata tempestiva-
mente, onde impedire il consolidamento quantomeno del
primo effetto lesivo (ossia la qualif‌icazione delle opere
come abusive) (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 17 aprile 2018,
n. 25). Il procedimento di repressione degli abusi edilizi
delineato dall’art. 77, 1. reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998,
infatti, è articolato in due fasi che danno luogo a distin-
ti sub procedimenti; il primo si conclude con la diff‌ida
a demolire e il secondo, nel presupposto di quest’ultima,
con l’ordinanza di demolizione; i due atti sono autonomi
ed entrambi impugnabili per i vizi loro propri, dato che
incidono in modo pregiudizievole sugli interessi del desti-
natario; la diff‌ida è un necessario presupposto dell’ordi-
nanza di demolizione (e infatti quest’ultima è illegittima
se emanata in difetto della prima) cosicché il suo annul-
lamento facendo venir meno il presupposto necessario
dell’ordinanza di demolizione determina l’automatica
caducazione di quest’ultima (secondo lo schema della
c.d. invalidità caducante) (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 10
luglio 2013, n. 46).
2.4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
3. In punto spese di lite, le stesse seguono la soccom-
benza e sono liquidate come in dispositivo in conformità al
D.M. 55/14. (Omissis)
I
T.A.R. TOSCANA
SEZ. II, 5 GIUGNO 2018, N. 784
PRES. ROMANO – EST. GIANI – RIC. CONFEDILIZIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA (AVV.TI ANGIOLINI, FORMILAN E BASILICO) C.
MINISTERO DELL’INTERNO E U.T.G. - PREFETTURA DI FIRENZE (AVV. DISTR. STATO)
Esecuzione forzata y Per consegna o rilascio y
Assistenza della forza pubblica y Sospensione y
Provvedimenti amministrativi che dispongano la
sospensione generalizzata per un determinato pe-
riodo dell’anno y Impugnazione innanzi il giudice
amministrativo y Legittimazione y Associazione rap-
presentativa dei proprietari di fabbricati y Sussiste.
. L’associazione rappresentativa dei proprietari di fab-
bricati è legittimata alla impugnazione dinanzi alla giu-
stizia amministrativa dei provvedimenti amministrativi
che limitino o proroghino per la generalità dei proprie-
tari l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immo-
bili (provvedimenti di sfratto), in tal caso deducendo i
vizi propri dell’atto amministrativo illegittimo (incom-
petenza, violazione di legge, eccesso di potere). Sono
ammesse iniziative del singolo proprietario consentite
dalla disciplina codicistica del processo esecutivo per
rilascio e azioni risarcitorie. (l. 21 febbraio 1989, n. 61,
art. 3; l. 21 febbraio 1989, n. 61, art. 4)
II
T.A.R. TOSCANA
SEZ. II, 5 GIUGNO 2018, N. 785
PRES. ROMANO – EST. GIANI – RIC. CONFEDILIZIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA (AVV.TI ANGIOLINI, FORMILAN E BASILICO) C.
MINISTERO DELL’INTERNO E U.T.G. - PREFETTURA DI FIRENZE (AVV. DISTR. STATO)
Esecuzione forzata y Per consegna o rilascio y
Assistenza della forza pubblica y Sospensione y
Provvedimenti amministrativi che dispongano la
sospensione generalizzata per un determinato pe-
riodo dell’anno y Impugnazione innanzi il giudice

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