T.A.R. Puglia Sez. Iii, 16 Novembre 2016, N. 1290

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MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
sizioni implicando altresì il superamento - per le controver-
sie aventi ad oggetti contratti conclusi dal consumatore - dei
fori alternativi previsti dall’art. 20 c.p.c. (così testualmente:
Cass. civ., sez. III, ord. n. 10832 del 17 maggio 2011).
Dunque, alla stregua dei superiori arresti deve conclu-
dersi che la presente controversia ha ad oggetto contratto
concluso tra un professionista ed un consumatore e, per-
tanto, vi è la competenza funzionale ed inderogabile del
foro del consumatore, cioè del luogo di residenza o domi-
cilio del Condominio, che nel caso di specie è situato in
Voghera, onde va dichiarata la competenza esclusiva ed
inderogabile del Tribunale di Pavia.
L’eccezione di incompetenza del giudice del monitorio
è dunque fondata, onde va accolta l’opposizione in parte
qua e va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo oppo-
sto, che va revocato.
Anche per la causa di merito sulla pretesa creditoria intro-
dotta da C. sussiste evidentemente la competenza territoria-
le inderogabile esclusiva del Tribunale di Pavia, come sopra
scritto, onde va assegnato il termine di legge per l’eventuale
riassunzione ad onere della parte interessata alla prosecuzio-
ne del giudizio avanti al Tribunale dichiarato competente.
3. Spese
L’Opponente ha chiesto la condanna dell’Opposta alla
refusione delle spese e C. si è opposta, chiedendo che la
questione sulle spese sia rimessa al Tribunale di Pavia, in
applicazione dell’art. 38 co. 2 c.p.c. e della consolidata giu-
risprudenza sul punto.
Questo Giudice sul punto osserva che il richiamo nor-
mativo invocato dall’Opposta appare inconferente, atteso
che nel presente processo non è stata sollevata un’ecce-
zione di incompetenza per territorio derogabile, bensì ec-
cezione di incompetenza per territorio inderogabile.
Ora, alla stregua del letterale tenore dell’art. 38 co. 2 c.p.c.,
si ricava che solo nel caso di eccezione di incompetenza per
territorio derogabile, l’adesione di controparte all’eccezione
determina l’effetto di un accordo processuale sulla compe-
tenza, con conseguente preclusione per il Giudice di statuire
nel merito dell’eccezione, onde il provvedimento conclusivo
del processo non ha natura decisoria e non vi è quindi il po-
tere-dovere del Giudice di statuire sulle spese, da rimettere al
Giudice ad quem (ex multis: Cass. civ., sez. VI 3, 8 novembre
2013, n. 25180; conf.: Cass. civ., sez. III 20 marzo 2006, n. 6106).
Di contro, nel caso in cui sia svolta, o rilevata d’uff‌icio,
eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, l’e-
ventuale adesione dell’attore (o dell’opposto) all’eccezione
di controparte non priva affatto il Giudice del potere-dovere
di verif‌icare nel merito l’eccezione svolta, onde il provvedi-
mento che chiude il processo, accogliendo nel merito l’ecce-
zione, ha natura squisitamente decisoria, con conseguente
potere-dovere del Giudice di statuire sulle spese. In questo
senso si è, del resto, pronunciata la Corte di legittimità in
un caso del tutto in termini con quello qui in esame: "L’art.
38 co. 2 c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di com-
petenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata
un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per
territorio inderogabile, l’ordinanza che l’accoglie (e che
potrebbe anche essere pronunciata d’uff‌icio) ha natura de-
cisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi
abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto
a statuire anche sulle spese del procedimento." (Cass. civ.,
sez. VI, ord. 8 giugno 2016 n. 11764).
In conclusione, questo Giudice è tenuto a statuire sulle
spese: orbene, in applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. e del
principio di causalità espresso da tali disposizioni, le spese
del Condominio sin qui sostenute per il presente processo
non possono che essere poste a carico di C., che ha dato
luogo alle stesse, promuovendo un procedimento monito-
rio avanti ad un Giudice funzionalmente incompetente.
C. va, dunque, condannata a rifondere le spese di lite
del Condominio, che si liquidano in dispositivo, in confor-
mità alla nota spese oggi depositata dall’Opponente, nota
che espone importi che si reputano più che congrui, ai sen-
si del D.M. n. 55 del 2014, trattandosi del compenso minimo
delle fasi introduttiva, di studio e decisionale dello scaglio-
ne di valore applicabile alla presente causa. (Omissis)
T.A.R. PUGLIA
SEZ. III, 16 NOVEMBRE 2016, N. 1290
PRES. GAUDIERI – EST. ZONNO – RIC. SAVINO (AVV. TANGARI) C. COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE (AVV.TI TRIGGIANO E AMATO)
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Inter-
venti eseguiti in base a permesso annullato y San-
zione pecuniaria ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001 y Fi-
nalità y Natura reale y Conseguenze y Comminazione
in capo all’attuale proprietario dell’opera abusiva.
. In caso di abuso edilizio, la sanzione pecuniaria previ-
sta dall’art. 38 D.P.R. 380/2001 in alternativa alla misura
demolitoria, ha anch’essa natura reale ed è diretta all’e-
liminazione della situazione obiettivamente antigiuridica
conseguente alla realizzazione e permanenza di un’opera
contrastante con la vigente disciplina urbanistica, non-
ché al conseguente ripristino dell’ordine urbanistico vio-
lato. La predetta natura reale conferisce alla sanzione de
qua la prerogativa di seguire l’immobile nei suoi successi-
vi trasferimenti di proprietà, sicché essa è legittimamen-
te comminata in capo all’attuale proprietario dell’opera
abusiva. (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 38) (1)
(1) Cfr., ex multis, TAR Liguria, 12 marzo 2009, n. 306 e TAR Toscana,
17 febbraio 2012, n. 361, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso introduttivo depositato in data 22
giugno 2015, il sig. Nicola Vito Pietro Savino, in qualità di
titolare dell’impresa individuale “Alex di Savino Vito Nico-
la Pietro”, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione
dell’eff‌icacia esecutiva, del provvedimento con il quale il
Comune resistente ha comminato, nei suoi confronti, la san-
zione pecuniaria di oltre 400.000,00 euro, prevista dall’art.
38 D.P.R. 380/2001, per interventi eseguiti in base a permes-
so di costruire successivamente annullato. L’odierno ricor-
rente – questo, in estrema sintesi, il nucleo delle doglianze
formulate - si duole dell’erronea irrogazione della predetta

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