T.A.R. del Piemonte sez. II, 11 ottobre 2018, n. 1115

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giur
12/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
cimento del danno, risulta infatti essere un calcolo mate-
matico che il giudice deve operare anche d’uff‌icio, sempre
che le poste positive emergano agli atti di causa.
Dalle difese delle parti è emersa con chiarezza la dico-
tomia interpretativa che ha segnato la giurisprudenza di
legittimità degli ultimi anni in relazione all’applicabilità
dell’istituto della compensatio lucri cum damno nel caso
di assicurazione contro gli infortuni non mortali. Lungi
dall’essere compiutamente def‌inita, la questione ha subìto
un ulteriore approfondimento da parte delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione, che nel maggio 2018 con le sen-
tenze nn. 12564, 12565, 12566 e 12567, hanno affrontato
e chiarito il tema dei rapporti tra risarcimento del danno
per fatto illecito e diversi benef‌ici o vantaggi economici
percepiti dal danneggiato successivamente al medesimo
fatto (danno cose, indennità di accompagnamento INPS,
pensione di reversibilità, rendita INAIL).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
si fonda sull’applicabilità dell’istituto della compensatio
lucri cum damno in tutte le ipotesi esaminate, conclu-
dendo nel senso che indennità assicurativa e risarcimento
del danno, assolventi una identica funzione risarcitoria,
non possono cumulativamente coesistere: “il risarcimento
deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltre-
passarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento
del danneggiato”.
Tralasciando volutamente ogni considerazione riguar-
dante l’eventuale indebito arricchimento del danneggiate
(nel caso di preventivo pagamento dell’indennizzo da par-
te dell’assicurazione che abbia contrattualmente rinun-
ciato all’azione di rivalsa) o gli effetti della applicazione
di tale principio sulle polizze infortuni in precedenza sti-
pulate (con premi commisurati ad un rischio diverso, e
minore, di quello originariamente stimato), in quanto non
funzionali alla presente decisione, rimane il principio fon-
damentale lasciato dalle Sezioni Unite, ovvero la necessità
di indagare sulla ragione giustif‌icatrice dell’attribuzione
patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato, in
quanto il vantaggio è computabile, le prestazioni del terzo
incidono sul danno, in quanto siano erogate in funzione di
risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato”.
Nessun dubbio, nel caso di specie, che entrambe le pre-
stazioni, indennizzo assicurativo di H. e risarcimento del
danno conseguente a sinistro da parte dell’impresa assi-
curatrice in Rca (Genertel e per essa Helvetia) sono ero-
gate in funzione risarcitoria dei pregiudizi subiti dalla sig.
ra W. in conseguenza del sinistro 6 marzo 2015. Occorre
peraltro assicurarsi quali siano i pregiudizi che le singole
prestazioni sono idonee a risarcire: il principio non è stato
considerato dalle sentenze di maggio 2018, che non hanno
avuto occasione di soffermarsi sulla applicabilità del prin-
cipio indennitario in caso di polizza infortuni, comprensi-
va delle lesioni personali. In tale ipotesi infatti, diversa-
mente dalla (esaminata) fattispecie di soli danni a cose,
le conseguenze economiche a cui il soggetto assicurato è
esposto a seguito dell’infortunio possono avere natura di-
versa: patrimoniale (danneggiamento a beni, esborsi con-
nessi alle lesioni subite, perdita di capacità lavorativa...)
e/o a-patrimoniale (danno biologico, danno morale...).
In attesa di un eventuale pronunciamento a Sezioni
Unite, la scrivente ritiene condivisibile il principio espo-
sto da Cass. 13233/14, la c.d. “sentenza Rossetti” che ha
anticipato e per ogni altro aspetto guadagnato il placet
delle summenzionate Sezioni Unite: “la detrazione del
risarcimento del danno aquiliano dell’indennizzo assicu-
rativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione
contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio
assicurato coincidano: se l’assicurazione copre il danno da
perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale) e
la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno
biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione
sarà possibile”.
Nel caso di specie, il danno oggetto di indennizzo, se-
condo la polizza contrattualmente sottoscritta dalle parti
in causa, è la perdita permanente di capacità lavorativa ge-
nerica, ovvero un danno patrimoniale; secondo quanto ri-
portato dall’attrice, e non adeguatamente contestato dalla
convenuta, invece, in sede di risarcimento danni il terzo ha
risarcito unicamente danno biologico (a-patrimoniale) e
le spese mediche, danno sì patrimoniale, ma non richiesto
in questa sede (e non preso in considerazione dal CTU),
in quanto non ricompreso nei termini di polizza. Per tutto
quanto sopra esposto, anche in applicazione del principio
indennitario, risulta quindi dovuto alla sig.ra J. W. l’inden-
nizzo assicurativo di cui è causa, riconosciuto e liquidato in
euro 1.200,00 oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate
come in dispositivo. (Omissis)
T.A.R. DEL PIEMONTE
SEZ. II, 11 OTTOBRE 2018, N. 1115
PRES. TESTORI – EST. MALANETTO – RIC. X C. A.S.L. DI (OMISSIS)
Patente y Rinnovo y Requisiti y Persona ultrano-
vantenne y Buone condizioni generali del soggetto y
Limitazioni alla guida concernenti tipologia di stra-
de percorribili e lunghezza dei percorsi y Soggetto
affetto da cardiopatia ischemica y Legittimità delle
limitazioni.
. In tema di rinnovo della patente di guida a persona
ultranovantenne, pur essendo la persona in eff‌iciente
stato psico-f‌isico, legittimamente la Commissione me-
dica esaminatrice può stabilire delle limitazioni alla
guida concernenti tipologia di strade percorribili e
lunghezza dei percorsi, qualora la condizione morbosa
da cui è affetto (nella fattispecie cardiopatia ischemi-
ca) non sia suscettibile di recupero, ma unicamente di
stabilizzazione clinica e possa, pertanto, pregiudicare
la sicurezza alla guida su lunghi percorsi o per tempo
prolungato. (reg. nuovo c.s., art. 319; d.m. 26 gennaio
2018) (1)
(1) In proposito, si ricorda che il punto B1 dell’allegato al D.M. (Min.
trasp.) 26 gennaio 2018, pubblicato in questa Rivista 2018, 471, così

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