T.A.R. del Lazio sez. II, 27 maggio 2016, n. 6208

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
MERITO
to per la responsabilità civile con Allianz S.p.A. (già Lloyd
Adriatico S.p.A.), sul quale il ricorrente era trasportato.
A seguito della notif‌ica del ricorso si è costituita in giu-
dizio la compagnia di assicurazione chiedendo il rigetto
delle avverse domande o, in subordine, l’accertamento di
un concorso di colpa del ricorrente nella causazione del
sinistro, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si è, altresì, costituita in giudizio la sig.ra Marullo Da-
niela concludendo per il rigetto della domanda proposta
dal ricorrente o, quantomeno, per la riduzione del quan-
tum debeatur e chiedendo la condanna di chi di ragione
alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Istruita la causa, all’udienza del 4 novembre 2014 il
ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha dato atto
di aver raggiunto un accordo con la compagnia di assicu-
razione e di non avere più interesse alla prosecuzione del
giudizio, avendo quest’ultima provveduto al pagamento
della somma di € 24.000,00, di cui € 20.000,00 a titolo di
danni ed € 4.000,00 a titolo di spese legali.
Nonostante tale accordo, la sig.ra Marullo ha insistito
nella richiesta di rifusione, da parte dell’assicurazione,
delle spese legali dalla stessa sostenute per il giudizio.
La compagnia si è opposta, chiedendo il rigetto di tale
domanda.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della ma-
teria del contendere in ordine alle domande proposte dal
ricorrente nei confronti di entrambi i resistenti, anche con
riferimento alle spese di lite; ciò in quanto, a seguito del
pagamento effettuato da Allianz S.p.A., anche per conto e
nell’interesse della propria assicurata, il ricorrente ha ri-
nunciato ad ogni diritto e/o pretesa derivante dal sinistro
per cui è stato introdotto il giudizio e la proprietaria del
motociclo ha preso atto di tale accordo.
Residua, pertanto, la necessità di decidere esclusiva-
mente in ordine alla richiesta di rifusione delle spese di
giudizio avanzata dalla sig.ra Marullo nei confronti della
propria compagnia di assicurazione, ai sensi dell’art. 1917
comma 3) c.c., a mente del quale “le spese sostenute per
resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato
sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della
somma assicurata”.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nel caso di specie, infatti, le posizioni della compagnia
di assicurazione e dell’assicurata rispetto alle domande
avanzate dal ricorrente sono coincidenti, in quanto en-
trambe le parti hanno insistito nella richiesta di rigetto
della domanda di risarcimento dei danni avanzata da Mar-
chello Fabio e, eventualmente, nella riduzione del quan-
tum debcatur.
Le conclusioni dei resistenti nei propri scritti difensivi
consentono di ritenere che l’assicurato si è costituito in
giudizio senza che da tale costituzione potesse ritrarne
alcuna utilità, in considerazione del fatto che, nel caso di
accoglimento della domanda del ricorrente, la compagnia
di assicurazione, in virtù del rapporto contrattuale con la
Marullo, avrebbe comunque dovuto manlevare quest’ulti-
ma dalle conseguenze economiche derivanti dal sinistro.
Sulla base di tale presupposto va quindi escluso il di-
ritto della sig.ra Marullo alla rifusione, da parte dell’as-
sicuratore, delle spese di lite; ed infatti, aderendo al più
recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione,
è possibile affermare che l’assicurato non ha un diritto as-
soluto ed incondizionato alla rifusione delle spese legali,
dovendo tale diritto essere escluso quando quest’ultimo ha
scelto di difendersi senza averne interesse né potendone
ritrarre utilità, ma anzi esponendo l’assicuratore all’onere
di rifondere all’assicurato spese avventatamente sostenu-
te (cfr. Cass. Civ. 19 marzo 2015, n. 5479).
Ciò in quanto anche il contrano di assicurazione, come
tutti i contratti, deve essere eseguito nel rispetto dei prin-
cipi (di derivazione costituzionale) di correttezza e buona
fede, che impongono al creditore di non aggravare inutil-
mente e, senza che sussiste alcuna necessità, la posizione
del debitore.
La particolarità della decisione rende congrua la com-
pensazione delle spese di lite tra la convenuta e la compa-
gnia. (Omissis)
T.A.R. DEL LAZIO
SEZ. II, 27 MAGGIO 2016, N. 6208
PRES. AMODIO – EST. MARTINO – RIC. BLOW UP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS C. ROMA CAPITALE ED ALTRI
Veicoli y Velocipedi y Servizio di noleggio con con-
ducente per il trasporto di persone a mezzo di un
velocipede y Assimilabilità al trasporto pubblico
non di linea y Autorizzazione comunale y Necessità.
. Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto
di persone a mezzo di un velocipede è assimilabile ad
una forma di trasporto pubblico non di linea e, pertan-
to, è necessaria, per il suo esercizio, l’autorizzazione
comunale. (Nella fattispecie, l’Autorità giudicante ha
respinto il ricorso di una società onlus, aderente ad un
progetto di ecotaxi per il reinserimento di detenuti,
contro l’ordinanza comunale di divieto di circolazione
di risciò nel centro storico di Roma) (nuovo c.s., art.
85; l. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 5) (1)
(1) Si rammenta la nuova formulazione dell’art. 85 c.d.s. che, in
seguito alle modif‌iche apportate dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145,
conv. nella L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha introdotto tra i servizi di no-
leggio con conducente per il trasporto di persone anche i velocipedi
(nella fattispecie risciò) evidenziando, tuttavia, che la carta di cir-
colazione di tali veicoli deve essere rilasciata sulla base della licenza
comunale d’esercizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente rappresenta di essere una On-
lus, con lo scopo sociale di sostenere e praticare il reinse-
rimento nella società di detenuti ed ex detenuti tramite il
loro ricollocamento lavorativo.
Nell’ambito di tali attività mantiene continui contatti
con gli Uff‌ici del Ministero della Giustizia preposti alla di-
sciplina dell’esecuzione esterna al carcere delle pene che

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