T.A.R. Lazio sez. I ter, 24 settembre 2015, n. 11381

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Nell’accertamento del dolo eventuale ciò che è di de-
cisivo rilievo è che nella scelta dell’azione sia ravvisabile
una consapevole presa di posizione di adesione all’evento,
che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevol-
mente assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto:
una volontà indiretta o per analogia, si potrebbe dire (v.
punto n. 50 della motivazione).
In conclusione, la responsabilità penale dell’imputato per
il delitto di tentato omicidio va negata perché l’unica forma
di dolo ravvisabile nella fattispecie concreta è quella del dolo
eventuale, inteso come accettazione del rischio dell’evento,
la quale (forma di dolo) è incompatibile con il delitto tentato.
E ciò anche a prescindere dalla svolta giurisprudenziale
alla quale si è fatto cenno, per la quale tale concetto di dolo
eventuale dovrebbe essere addirittura espunto dall’ordina-
mento, per lasciare il posto alla ricerca di una bel più pre-
gnante “volontà dell’evento”, che le Sezioni unite tentano di
def‌inire (con quale successo non è qui il caso di chiedersi).
4) Trattamento sanzionatorio ed altro.
La strumentalità delle condotte di resistenza, lesioni
e danneggiamento, rispetto alla necessità di evitare la re-
sponsabilità in ordine al reato di ricettazione consente di
individuare il vincolo dell’unitario disegno criminoso (art.
81 c.p.) fra tutti i reati per i quali viene affermata la re-
sponsabilità penale dell’imputato.
In ragione della pena edittale astratta, reato più grave
viene considerato quello di ricettazione, e per la negativa
personalità dell’imputato, emersa dai gravi comportamen-
ti di cui sopra, la pena base viene f‌issata in quella di anni
tre di reclusione ed euro tremila di multa.
Ma in effetti, la gravità in concreto delle condotte per
le quali si procede è molto maggiore per quanto riguarda
i reati satelliti, soprattutto di resistenza oltre che di lesio-
ni e danneggiamento, avendo la condotta di resistenza e
quella di lesioni posto gravemente in pericolo l’incolumità
personale e la stessa vita degli operatori.
Per questo l’aumento per i reati satelliti viene effettua-
to f‌ino ad arrivare alla pena di anni sei di reclusione ed
euro seimila di multa.
Per effetto della diminuente del rito la pena f‌inale vie-
ne quindi f‌issata in quella di anni quattro di reclusione ed
euro quattromila di multa.
All’affermazione di responsabilità penale consegue
altresì la condanna alle spese processuali, oltre che (in
ragione della pena principale applicata) alla pena acces-
soria dell’interdizione dai pubblici uff‌ici per anni cinque.
I fatti di cui sopra hanno chiaramente dimostrato una
elevata pericolosità sociale dell’imputato, il quale ha gra-
vemente attentato all’incolumità personale degli operato-
ri, pur di sottrarsi alle sue responsabilità.
Per questo ne viene disposta l’espulsione dal territorio
nazionale, una volta scontata la pena.
Si deve altresì provvedere come in dispositivo sui re-
perti ivi nominati (del denaro non si conosce l’origine; non
si ravvisano residue esigenze probatorie).
Gli altri reperti, dei quali non si conosce con certezza
il titolo di proprietà, avranno la destinazione di cui al di-
spositivo. (Omissis)
T.A.R. LAZIO
SEZ. I TER, 24 SETTEMBRE 2015, N. 11381
PRES. AMODIO – EST. AMODIO – RIC. D.F. C. UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Con-
danna def‌initiva per uno dei reati di cui all’art. 73,
D.P.R. n. 309/90 y Applicazione automatica y Sussi-
stenza.
. La revoca della patente consegue automaticamente
alla condanna per uno dei delitti inerenti gli stupefa-
centi di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990. (nuovo
c.s., art. 120; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1)
(1) La questione oggetto della sentenza in epigrafe è stata recente-
mente affrontata dalla pronuncia del Tribunale di Brindisi 29 luglio
2015, in questa Rivista 2015, 859, che, tuttavia è pervenuta alla di-
versa conclusione per cui il provvedimento di revoca della patente di
guida, in caso di condanna penale per il reato di cui al predetto art.
73, non è più un atto dovuto ma discrezionale. Ne consegue che l’au-
torità amministrativa, prima di emettere il provvedimento di revoca,
dovrà esaminare la posizione dell’interessato, tenendo conto non solo
della condanna penale, ma anche della sua condotta successiva e
delle prospettive di reinserimento sociale, valutando, all’esito, se il
persistente possesso della patente possa rappresentare uno strumen-
to di riabilitazione o, all’opposto, un aggravamento della pericolosità
sociale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame il sig. D.F. impugna il provvedi-
mento in epigrafe indicato, deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 201 del Codi-
ce della strada, per difetto di notif‌ica del decreto di revoca,
in quanto, anziché essere effettuata con le modalità pre-
viste dal codice di procedura civile, è stata operata impo-
nendo all’interessato di recarsi negli uff‌ici della Questura.
Trattandosi di notif‌ica inesistente, non sarebbe possibi-
le neppure invocare la sanatoria prevista dall’art. 156 del
Codice di rito.
2) Violazione dell’art. 120 del Codice della strada in
relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90, in quanto il citato
art. 120 non consentirebbe, in un mutato quadro normati-
vo e giurisprudenziale, un’applicazione automatica degli
effetti ad essa connessi.
3) in via subordinata, incostituzionalità dell’art. 120
del Codice della strada, se interpretata nel senso di preve-
dere l’automaticità dell’effetto sanzionatorio.
4) Violazione dell’art. 4 della Costituzione, in quanto la
revoca della patente, disposta nella specie, f‌inirebbe con
l’impedire al ricorrente di espletare il suo lavoro, con ovvie
conseguenze negative.
Si è costituito in giudizio l’Uff‌icio territoriale del Go-
verno, a difesa del provvedimento impugnato.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2015, il Tribunale,
ritenendo che ci fossero tutti i presupposti, di cui all’art.
60 del Codice del processo amministrativo, per def‌inire la
controversia con una sentenza in forma semplif‌icata, ha
dato avviso ai difensori delle parti presenti di tale inten-
zione.

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