T.A.R. Lazio sez. II, 3 marzo 2015, n. 3666

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dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990” (così,
Cass. civ. 18308/2014).
Per converso, va accolta l’azione di rivalsa esperita
dalla convenuta costituita nei confronti del sig. Scalici
Roberto: a tale riguardo, infatti, il codice di rito dispo-
ne che “se la parte non si presenta senza giustif‌icato
motivo, il giudice può ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell’interrogatorio”, vertente, nel caso specif‌ico,
sulla circostanza per la quale il convenuto contumace
aveva, nell’occorso, prestato il proprio mezzo a soggetto
“sprovvisto di un valido documento abilitante” alla gui-
da del predetto, in quanto “munito di patente di guida
categoria B”.
In tal senso, risulta pienamente operante l’ultima
clausola prevista dall’art. 2 delle condizioni generali di
assicurazione (aventi eff‌icacia fra le parti del contratto
assicurativo, ex art. 1372 c.c.), secondo cui la società di
assicurazione “eserciterà diritto di rivalsa per le somme
che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inop-
ponibilità” delle eccezioni contrattuali.
Accertato dunque l’an debeatur, e venendo al quantum,
si ritiene di far proprie le conclusioni della C.T.U. medico-
legale sulla persona dell’attrice, che – riconoscendo il nes-
so di causalità materiale tra l’evento occorso e le lesioni
da quest’ultima riportate, attribuiva alla stessa un danno
biologico nella misura del 5%, con un’I.t.t. di 8 giorni, e
giudizio di congruità per spese mediche documentate
(pari ad € 440,50).
In applicazione delle nuove tabelle di liquidazione
del danno biologico (ex art. 139 del 2014), si riconosce a
parte attrice il seguente risarcimento: € 4.775,46 a titolo
di danno biologico (5 %) + € 371,44 a titolo di ITA (8 gg)
+ € 440,50 a titolo di spese mediche ritenute congrue dal
C.T.U.
Tenuto inf‌ine conto dell’orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (per tutte, Cass. civ.
S.U. 26972/2008; conf. da Cons. Stato 365/2011), atteso
che “vanno evitati automatismi risarcitori e duplicazio-
ni”, in quanto “al danno biologico va riconosciuta portata
tendenzialmente omnicomprensiva”, ma rilevata la cor-
rettezza del principio giuridico della cc.dd. personaliz-
zazione del danno, formulato dai giudici del Tribunale
di Milano (così, sent. n. 2334/09), appare legittimo rico-
noscere altresì l’ulteriore somma di € 412,60 a titolo di
danno morale, per un complessivo importo di € 6.000,00,
su cui vanno calcolati gli interessi legali come per legge,
oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio ci-
vilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato
annualmente, dalla data del sinistro sino all’effettivo
soddisfo.
Si ritiene inf‌ine legittimo riconoscere all’attrice il rim-
borso delle spese di C.T.U., da porsi conseguentemente a
carico delle parti convenute.
Le spese di lite seguono, inf‌ine, la soccombenza e si
determinano, in base alle tariffe forensi, nell’importo di
€ 1.990,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, da distrarre in
favore dell’Avv. Angela Caramazza, procuratore di parte
attrice. (Omissis)
t.a.r. lazio
sez. ii, 3 marzo 2015, n. 3666
pres. mezzacapo – est. QuiliGotti – ric. codacons c. roma capitale e
aGenzia roma serVizi per la mobilità srl
Limiti alla circolazione y ZTL y Accesso y Tariffe y
Aumento y Potere discrezionale della P.A. y Condi-
zioni y Mancanza di adeguata istruttoria per la ride-
terminazione delle tariffe suddette y Conseguenze.
. L’amministrazione comunale ha il potere discreziona-
le di aumentare le tariffe di accesso alle ZTL purchè nel
rispetto dei principi generali dell’agire amministrativo
e, pertanto, l’esercizio di tale potere deve fondarsi su
di una adeguata e completa istruttoria secondo i criteri
di logicità e proporzionalità della misura rispetto al
f‌ine perseguito. (Sulla base di questo principio è stata
accolta la richiesta di annullamento della delibera-
zione della giunta comunale con cui si era proceduto
all’aumento delle tariffe di accesso alla ZTL per disin-
centivare l’uso dei mezzi privati all’interno della stessa,
senza che tale aumento fosse sostenuto da un’adeguata
istruttoria) (nuovo c.s., art. 7; nuovo c.s., art. 36; l. 7
agosto 1990, n. 241, art. 1) (1)
(1) In parte motiva si precisa che al f‌ine di fornire adeguata istrut-
toria non è suff‌iciente l’aver prodotto una nota di confronto tra le
ZZ.TT.LL. delle città di Roma, Londra e Milano dalla quale emerga
che il costo dei permessi della capitale sono inferiori a quelli delle
altre due città, avendo tale nota una funzione puramente descrittiva
e non consentendo di verif‌icare in concreto il criterio adottato per
l’aumento delle tariffe che deve necessariamente tenere conto delle
condizioni strutturali, climatiche, della situazione dei servizi urbani,
della densità del traff‌ico, della qualità dei mezzi di trasporto, delle
abitudini dei cittadini all’uso dei mezzi pubblici.
sVolGimento del processo
Il Codacons e i signori (omissis), in quanto tutti re-
sidenti all’interno del Centro Storico, hanno impugnato,
con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i seguenti
atti:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 30
aprile 2014, pubblicata in data 8 maggio 2014, avente ad
oggetto la “Rideterminazione delle tariffe relative al rila-
scio dei permessi di accesso alle Zone a Traff‌ico Limita-
to”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 7
maggio 2014, pubblicata in data 19 maggio 2013, avente ad
oggetto la “Rideterminazione delle tariffe relative al rila-
scio dei permessi di accesso alle Zone Traff‌ico Limitato.
Modif‌iche e integrazioni alla deliberazione di Giunta Capi-
tolina n. 119 del 30 aprile 2014”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3400 del
14 novembre 1995, con cui veniva disposta tra l’altro l’ap-
provazione della nuova delimitazione della ZTL nell’area
centrale della città;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 16
gennaio 1996 di approvazione degli obiettivi, delle scelte e
dei criteri per il rilascio dei permessi nelle Zone a Traff‌ico
Limitato nonché delle tipologie di contrassegni;
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1459 del 7
maggio 1996 con cui si provvedeva a subordinare ai sensi
dell’articolo 7, comma 9, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285,
l’ingresso e la circolazione dei veicoli a motore all’interno
della Zona a Traff‌ico Limitato vigente nel territorio comu-
nale al pagamento di una somma.
Dopo avere premesso una breve ricostruzione in punto
di fatto ed avere diffusamente argomentato la legittima-
zione ad agire e l’interesse a ricorrere sia del Codacons
che dei singoli ricorrenti, hanno dedotto l’illegittimità dei
predetti atti per i seguenti motivi di censura:
1 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della
legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 97 della Costituzione
nonché degli artt. 7 e 36 del codice della strada ed ecces-
so di potere per la violazione e falsa applicazione della
Direttiva del Ministero dei Lavori pubblici-Ispettorato
generale per la circolazione stradale e la sicurezza del
21 luglio 1997, n. 3861, per carenza ed apoditticità della
motivazione e per erroneità dei presupposti.
Al riguardo i ricorrenti hanno dedotto che:
- le misure di restrizione della circolazione dei veicoli a
motore comportano una restrizione alla libera circolazione
delle persone costituzionalmente garantita e possono es-
sere disposte solo previa adozione del Piano Generale del
Traff‌ico Urbano (d’ora in poi per brevità solo P.G.T.U.);
- il Comune di Roma ha adottato il P.G.T.U. nel mese di
marzo 2014 e, tuttavia, nelle deliberazioni impugnate, no-
nostante l’evidenziato stretto legame tra i provvedimenti
di cui trattasi, non vi è alcun riferimento, neanche per re-
lationem, né all’adozione del piano stesso, né ai criteri che
hanno indotto alla rideterminazione delle tariffe relative
ai permessi di accesso alla Z.T.L.;
- il predetto P.G.T.U. nella parte dedicata alle Z.T.L., pre-
via indicazione delle Z.T.L. esistenti e di quella istituenda
di Testaccio, non esplicita la necessità di aumentare le
tariffe dei permessi di accesso alle Z.T.L., limitandosi a
rilevare esclusivamente che è necessario attivare una fase
di monitoraggio e in base ai risultati conseguiti def‌inire
regolamentazioni che favoriscano la sosta e limitino l’uti-
lizzo degli spazi disponibili da parte degli utenti esterni;
- né ulteriori indicazioni circa la necessità di aumentare
le tariffe derivano in relazione all’altro presunto obiettivo
in cui dovrebbe ravvisarsi la ragione degli aumenti, ossia
l’esigenza di contenere la presenza di sostanze inquinanti
nell’aria mediante la progressiva disincentivazione all’uti-
lizzo di auto private;
- non è, pertanto, rintracciabile nei provvedimenti im-
pugnati, alcun dato obiettivo, cui ancorare le misure intra-
prese, relativamente ai livelli di inquinamento riscontrati
ed ai criteri utilizzati per la rideterminazione del piano
tariffario;
- non vi è traccia di uno studio che dimostri, con dati
obiettivi, come ed in base a quale criterio l’aumento di-
sposto sia stato commisurato al fabbisogno effettivo ed
in che misura e con quali risultati attesi, né in che modo
le esigenze dei destinatari del provvedimento siano state
considerate;
- il provvedimento appare, pertanto, adottato in man-
canza di una idonea istruttoria e risulta, altresì, somma-
riamente ed insuff‌icientemente motivato per tutti i desti-
natari, i cui interessi sono stati integralmente estromessi
da ogni tipo di valutazione da parte dell’amministrazione
procedente;
- le misure intraprese - che gravano sui cittadini romani
residenti nelle ZZ.TT.LL. individuate o in esse domiciliati
per esigenze lavorative - non sono accompagnate da corri-
spondenti misure volte a rispondere alle esigenze abitative
e di lavoro delle predette categorie interessate;
- in particolare, non vi è stata alcuna previsione di au-
mento e/o potenziamento delle linee di trasporto pubblico
né risulta che sia stata considerata alcuna misura volta
ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici in favore delle
categorie aventi titolo al rilascio dei permessi Z.T.L.;
- non è rintracciabile, nei provvedimenti gravati ovvero
in altri atti richiamati per relationem, alcuna indicazione
sulla destinazione delle maggiori somme che il Comune
incasserà dall’applicazione delle nuove tariffe relative
alla Z.T.L. e, tuttavia, a fronte della molteplicità dei dis-
servizi che concernono la mobilità capitolina, sarebbe
quantomeno auspicabile che proprio tali somme fossero
destinate al f‌inanziamento di iniziative in grado di con-
trastare le criticità quotidianamente riscontrabili nella
mobilità capitolina, quali la carenza delle linee di servizio
di trasporto pubblico, la città poco vivibile, poco pulita,
congestionata dal traff‌ico e affollata di auto;
- nei provvedimenti impugnati non vi è alcun richiamo
alle criticità oggetto del P.G.T.U.;
- emerge l’arbitrarietà assoluta di un provvedimento la
cui f‌inalità potrebbe essere rintracciata esclusivamente
nell’esigenza per il Comune di “fare cassa”;
- i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare
sono espressione di scelte latamente discrezionali, che co-
prono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti
su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono
essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza e,
tuttavia, gli stessi non possono sfuggire al sindacato giuri-
sdizionale laddove risultino affetti da manifesta illogicità
o irragionevolezza o da grave carenza di istruttoria;
- le motivazioni addotte a supporto della deliberazione
n. 119/2014 e della successiva deliberazione n. 136/2014
non sembrano essere sopportate da una istruttoria accu-
rata e completa, visto che si richiamano in tal senso le pre-
cedenti deliberazioni che hanno già provveduto a limitare
il traff‌ico nelle medesime zone ed a stabilire le tariffe di
accesso, senza aggiungere alcun ulteriore elemento che
possa giustif‌icare la nuova determinazione delle tariffe;
- in particolare, da alcuna delle deliberazioni impu-
gnate emerge che sia stata compiuta una nuova indagine
al f‌ine di verif‌icare quali risultati abbiano prodotto i pre-
cedenti provvedimenti limitativi della circolazione nelle
zone a traff‌ico limitato in termini di disincentivo all’uti-
lizzo del mezzo privato e di contenimento dei livelli di in-
quinamento e, quindi, nella sostanza, la relativa eff‌icacia
in relazione ai presunti obiettivi che con esse si sarebbero
voluti perseguire;

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