T.A.R. LAZIO - ROMA Sez. III bis -

Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami Con Ordinanza n.2889/2013 la sezione III bis del T.A.R. Lazio , sede di Roma, ha disposto, a cura dei ricorrenti del ricorso n. 4631/2012 R.G. (Ambrosino Simona + 39 / M.I.U.R. + 2), l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocatisi nella graduatoria di merito -adottata con DDG n.245/2012 dell'U.S.R. Lazio e pubblicata sul sito internet dell'USR Lazio il 24 luglio 2012 - del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 13.07.2011. I ricorrenti Ambrosino Simona+39 (rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Franco del Foro di Cassino (FR) e con domicilio eletto in Roma presso la dott.ssa Gabriella Forte, via Taranto 95/A, che hanno partecipato, nella regione Lazio, al citato concorso e non hanno superato le prove scritte) hanno richiesto l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, del decreto n.275 del DG dell'USR Lazio di nomina della Commissione esaminatrice del concorso suindicato;

di tutti i verbali di detta Commissione;

dei criteri di valutazione delle prove;

del decreto n.156 del DG dell'USR Lazio con cui si e' proceduto alla pubblicazione degli ammessi alla prova orale;

di tutti i provvedimenti a questi connessi antecedenti e/o conseguenti, per i seguenti motivi in diritto:1)Violazione e falsa applicazione: art. 35 d.lgvo n.165/2001 e art 51 c.p.c.;

artt.12 e 15 D.P.R. 487/94;

artt. 24 e 97 Cost. e cio' per la presenza di alcuni commissari in situazione di incompatibilita' ;

per il tempo, la modalita' di scelta e la struttura dei criteri di valutazione delle prove;

per la predisposizione di schede di valutazione illegittime;2)Eccesso di potere per: irragionevolezza procedimentale, infondatezza fattuale del giudizio, carenza della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art.7 L.241/1990, violazione dell'art.12 del D.P.R. 487/1994 e cio' in quanto: la scheda di valutazione prevede la partecipazione-sottoscrizione del segretario che non deve, invece, partecipare alla valutazione;

i criteri di valutazione sono ambigui, generici. Nella Camera di Consiglio del 21.06.2012, l'adito T.A.R. non ha concesso la richiesta misura cautelare. L'analisi dei documenti concorsuali ottenuti con l'accesso concesso dal'U.S.R. Lazio successivamente ha permesso ai ricorrenti di rilevare ulteriori ragioni a sostegno della loro "tesi" ed ulteriori vizi della procedura concorsuale;

pertanto hanno presentato ricorso per "motivi aggiunti" con cui censurano l'illegittimita' delle operazioni concorsuali per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt.14 e15 del D.P.R. 487/1994, dell'art. 11, comma 10, del bando di concorso;

degli artt.5 e ss. Del D.P.R. 686/1957;

dell'art. 97 della Cost.;

eccesso di potere per...

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