T.R.G.A. Trento sez. unica, 6 marzo 2018, n. 54

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
MERITO
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
alle ore 16,00 nel periodo dal 1° luglio 2017 f‌ino al giorno
31 agosto 2017». Analogo provvedimento è stato adottato
dalla Provincia di Bolzano con l’ordinanza prot. n. 356102
in data 8 giugno 2017, oggetto di un separato ricorso tutto-
ra pendente dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano.
2. Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente pre-
liminarmente rappresenta quanto segue. Il Passo Sella
collega Ortisei (Val Gardena) e Canazei (Val di Fassa) e
costituisce uno snodo fondamentale per gli spostamenti
tra le valli dolomitiche e non solo; dunque la sua chiusura
al traff‌ico determina forti limitazioni della libertà di circo-
lazione dei turisti e delle persone che vivono nella zona,
specie perché mancano reali percorsi alternativi e non
sono previsti idonei mezzi pubblici alternativi. Nonostante
la temporaneità degli effetti l’impugnata ordinanza risulta
gravemente lesiva degli interessi dei ricorrenti, gestori di
strutture ricettizie ed esercizi di ristorazione o comunque
legati al turismo; difatti, trattandosi di una zona montuo-
sa, le imprese ivi operanti riescono ad essere presenti sul
mercato soltanto grazie ai maggiori introiti del periodo
estivo e, quindi, limitare il traff‌ico veicolare sul passo per
otto giorni, in piena alta stagione, signif‌ica pregiudicare
gravemente tutta la f‌iliera del turismo. La lesività del
provvedimento è resa ancor più evidente dal fatto che la
misura è stata adottata in via sperimentale, ma con l’obiet-
tivo di renderla permanente. Inoltre le Province di Trento
e Bolzano non si sono premurate di adottare misure com-
pensative per arginare le perdite economiche degli eser-
centi, né hanno proposto valide misure alternative, come
la realizzazione di una pista ciclabile. L’irragionevolezza
della misura adottata emerge anche da un risalente atto
del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento,
che già nel 2006 esprimeva parere negativo alla chiusura
del passo proprio in ragione dell’assenza di percorsi alter-
nativi, nonché dalle numerose reazioni contrarie registra-
te a seguito dell’adozione dell’impugnata ordinanza. Tra
gli altri, il Presidente della Giunta regionale del Veneto
ha chiesto delucidazioni in merito al Ministro delle infra-
strutture, ritenendo la misura lesiva del turismo nelle aree
montane, ivi comprese quelle venete; anche il Presidente
della Provincia di Belluno, la Confcommercio di Belluno
e la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agri-
coltura di Belluno hanno espresso parere contrario alla
misura in ragione dei risvolti negativi sull’economia della
relativa provincia. Lo stesso C.S.P.D. (uno dei ricorrenti)
ha inviato una lettera al Commissario del Governo della
Provincia di Trento manifestando perplessità in merito
alle limitazioni della circolazione sui passi dolomitici.
3. Quindi la parte ricorrente - premesso che la legittima-
zione ad agire del C.S.P.D. resa palese dal fatto che trattasi
di un ente esponenziale che rappresenta ben 79 imprese
operanti sul territorio delle provincie di Bolzano, Trento e
Belluno e che il ricorso è stato comunque proposto anche
da numerosi operatori economici della zona - avverso l’im-
pugnata ordinanza deduce le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 14 della legge n. 241/1990 e del-
l’art. 6 del decreto legislativo n. 285/1992, per mancato
coinvolgimento di tutti gli enti territoriali interessati.
Trattandosi di un provvedimento che incide su un terri-
torio più esteso rispetto a quello direttamente interessato,
avendo importanti ricadute sulla circolazione dell’intera
Regione Trentino-Alto Adige, nonché della Regione Vene-
to e, in particolare, della Provincia di Belluno, si rendeva
necessario il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali in-
teressati e, quindi, la previa indizione di una conferenza
di servizi obbligatoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della
legge 241/1990, in modo da permettere di acquisire i pareri,
le intese, i nulla osta e gli atti di assenso delle ammini-
strazioni coinvolte e di concludere il procedimento con un
solo provvedimento. Invece il procedimento seguito dalle
Province di Trento e Bolzano ha determinato il mancato
coinvolgimento di tutti gli enti interessati e l’adozione
di due provvedimenti speculari, con conseguente onere
dell’impugnazione degli stessi dinanzi a due giudici diversi.
II) Violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 381/1974 per
mancanza dei presupposti di legge; eccesso di potere
per sviamento di potere, travisamento dei fatti, difetto di
istruttoria e contraddittorietà della motivazione.
Mentre l’art. 19 del D.P.R. n. 381/1974, come modif‌icato
dall’art. 1 del decreto legislativo n. 46/2016 attribuisce alle
Province di Trento e di Bolzano il potere di “limitare l’inter-
ferenza e gli effetti del traff‌ico veicolare su beni o località di
particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o natu-
ralistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio
mondiale dell’UNESCO”, precisando che i provvedimenti
adottati nell’esercizio di tale potere “devono essere motiva-
ti, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discri-
minazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla
circolazione, devono assicurare misure alternative”, l’impu-
gnata ordinanza trascende le f‌inalità di tutela paesaggistica
e naturalistica perseguite dalla norma, né mira alla tutela
di un bene costituente Patrimonio dell’umanità Unesco.
Innanzi tutto - sebbene la Provincia affermi in motiva-
zione che la misura è f‌inalizzata alla tutela dell’ambiente
dall’inquinamento atmosferico, evidenziando che la situa-
zione del passo Sella «si pone in conf‌litto con l’interesse
pubblico alla salvaguardia dei beni paesaggistici e ambien-
tali tutelati» - non risulta che sia stata svolta un’istruttoria
tesa ad accertare la situazione di inquinamento atmosferi-
co della zona e non viene fornito alcun dato idoneo a dimo-
strare la necessità, adeguatezza e proporzionalità della mi-
sura adottata. Anzi l’esigenza non sussiste affatto in quanto
l’effetto del traff‌ico veicolare sull’ambiente dolomitico è
stato oggetto di un apposito studio da parte dell’EURAC,
su incarico della Fondazione Dolomiti Unesco, dal quale
si evince che, con particolare riguardo al Passo Sella, «dal
punto di vista delle emissioni atmosferiche, non si registra-
no invece valori superiori a limiti normativi. Nonostante le
concentrazioni di inquinanti risultino sensibilmente infe-
riori rispetto ai valori registrati nel fondovalle, è comun-
que rilevabile una fonte di inquinamento (NO e NO2) che,
seppure contenuta, è direttamente riconducibile al traff‌ico
veicolare e ne rif‌lette l’andamento nel corso della giorna-
ta». Pertanto nella zona non risulta alcun superamento dei
limiti normativi relativi alle emissioni inquinanti, unico
fattore che giustif‌icherebbe misure limitative del traff‌ico
Ad abundantiam si rileva che la violazione di cui all’art.
179, comma 2, C.d.S., è ascrivibile a chi circola alla guida
di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo ovvero avente
caratteristiche non rispondenti a quelle f‌issate nel rego-
lamento o non funzionante, oppure senza aver inserito il
foglio di registrazione, comprendendo, la fattispecie san-
zionata di mancato inserimento del foglio di registrazione,
anche tutte le ipotesi in cui non sia consentito agli Agenti
preposti il controllo delle registrazioni.
Nel caso in esame, dalla deposizione dell’Agente ac-
certatore (cfr. verbale d’udienza dell’8 novembre 2017)
emerge che non vi è stata manomissione dello strumen-
to (“i sigilli erano in ordine e non manomessi, così pure
il controllo sugli pneumatici che risultavano corretti e
coerenti con l’off‌icina installatrice del crono”) e che il
controllo delle registrazioni era, comunque, possibile no-
nostante “sia stato tolto il disco alle ore 6,15 del mattino
del 19 maggio u.s. per poi essere stato inserito da altro
conducente alle 6,25”.
In def‌initiva, il ricorso va accolto ed annullato il ver-
bale opposto.
In base al criterio della soccombenza, parte opposta
Unione Pedemontana Parmense, deve essere condannata
alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si li-
quidano come in dispositivo. (Omissis)
T.R.G.A. TRENTO
SEZ. UNICA, 6 MARZO 2018, N. 54
PRES. VIGOTTI – EST. POLIDORI – RIC. C.S.P.D. C. PROVINCIA DI TRENTO
Limiti alla circolazione y Provincia di Trento y
Potere di limitare il traff‌ico veicolare lungo le stra-
de del proprio territorio y Ordinanza relativa y Le-
gittimità y Fattispecie relativa alla limitazione del
traff‌ico veicolare sul Passo Sella durante il periodo
estivo.
. Poichè l’art. 19 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 così
come modif‌icato dall’art. 1 del D.L.vo 3 marzo 2016, n.
46 attribuisce alle Province autonome di Trento e Bol-
zano il potere di disciplinare misure per la limitazione
del traff‌ico veicolare lungo le strade che collegano i ri-
spettivi territori, tali misure potendo essere adottate
per limitare l’interferenza e gli effetti del traff‌ico veico-
lare su beni o località di particolare valenza dal punto
di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti
inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO, è legittima l’ordinanza con cui la Provincia di
Trento ha limitato il traff‌ico veicolare sul Passo Sella
durante il periodo estivo in ragione delle esigenze di
tutela del paesaggio e non di prevenzione dell’inqui-
namento atmosferico e di tutela della salute. (d.l.vo 3
marzo 2016, n. 46, art. 1) (1)
(1) Con la pronuncia in epigrafe il T.R.G.A. di Trento ha respinto, per-
ché in parte infondato e in parte inammissibile, il ricorso presentato
dal Comitato per la salvaguardia dei passi dolomitici e da numerose
imprese del territorio avverso l’ordinanza che prevedeva la chiusura
della statale 242 della Val Gardena e del Passo Sella a veicoli e mo-
toveicoli (salvo i mezzi di soccorso e quelli pubblici) ogni mercoledì
dalle 9 alle 16 da inizio luglio a f‌ine agosto. I ricorrenti affermavano
la lesività del provvedimento che, imponendo forti limitazioni della li-
bertà di circolazione dei turisti e delle persone che vivono nella zona,
danneggiava gli interessi dei gestori di strutture ricettizie ed esercizi
di ristorazione con grave pregiudizio di tutta la f‌iliera del turismo.
Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell’art. 1
del D.L.vo 3 marzo 2016 , n. 46 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante integrazione
1974, n. 381, in materia di misure di limitazione del traff‌ico veicolare
lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e
di Bolzano) (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 80 del 6 aprile 2016).
"Art. 1. Modif‌icazioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
f‌ine, i seguenti commi: «Nell’esercizio delle funzioni ad esse spettanti
in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo,
le Province, d’intesa tra loro e previo parere del Ministero competente
in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure
per la limitazione del traff‌ico veicolare lungo le strade che collegano
i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare
l’interferenza e gli effetti del traff‌ico veicolare su beni o località di
particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico,
ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’U-
NESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da
questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione
delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibi-
le nelle predette aree». I provvedimenti di cui al precedente comma
devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza
e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla
circolazione, devono assicurare misure alternative. Il presente decre-
to, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uff‌iciale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano con se-
parati provvedimenti hanno chiuso al traff‌ico veicolare
la strada statale n. 242 della Val Gardena e Passo Sella, a
partire dal 1° luglio 2017 e f‌ino al 31 agosto 2017, per tutti
i mercoledì. In particolare la Provincia di Trento con l’im-
pugnata ordinanza in data 30 giugno 3017 - al dichiarato
f‌ine di salvaguardare, nel periodo estivo, il tratto stradale
dal km 30.900 al km 35.880 dai «consistenti f‌lussi di traf-
f‌ico veicolare diretto/proveniente al/dal Passo Sella, stati-
sticamente registrati (sino a circa 2000 veicoli al giorno
in entrambe le direzioni), con sicuro incremento nel 2017
per effetto di eventi di richiamo programmati al Passo
Sella stesso (tutti i mercoledì di luglio ed agosto 2017)»
- nell’esercizio del potere di cui all’art. 19 del D.P.R. del 22
marzo 1974, n. 381, come modif‌icato dall’art. 1 del decreto
legislativo 3 marzo 2016, n. 46, ha disposto su tale tratto
stradale «il divieto di transito dalle ore 9.00 alle ore 16.00
di ogni mercoledì dei mesi di luglio ed agosto 2017 a tutti
i veicoli eccetto: mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza;
veicoli per portatori di handicap; veicoli elettrici; veloci-
pedi; autobus di linea; veicoli di servizio della Provincia
Autonoma di Trento e/o delle ditte incaricate dalla stessa
per attività di gestione e manutenzione del tratto stradale
in questione e veicoli agricoli ogni mercoledì dalle ore 9,00

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