T.A.R. Emilia Romagna sez. I, 31 luglio 2018, n. 213

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
MERITO
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
T.A.R. EMILIA ROMAGNA
SEZ. I, 31 LUGLIO 2018, N. 213
PRES. ED EST. POPPI – RIC. X C. PREFETTURA DI RAVENNA
Autotrasporto y Superamento dei periodi di guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 y Plu-
ralità di violazioni dell’art. 174, comma 6, c.d.s. y
Conseguenze y Cittadino straniero in possesso di
patente di guida rilasciata nel proprio Paese e della
CQC y Inibizione alla guida y Sussistenza.
. Al cittadino straniero in possesso di patente di guida
rilasciata nel proprio Paese e della carta di qualif‌ica-
zione del conducente che nell’arco di un anno abbia
commesso più violazioni dell’art. 174, comma 6, c.d.s.
(per superamento “dei periodi di guida prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006”) comportanti la decur-
tazione di venti punti, è applicabile la misura dell’ini-
bizione alla guida di cui all’art. 6 ter, comma 2, D.L. n.
151/2003 e non la disciplina di cui all’art. 23 del D.L.vo
n. 286/2005, ovvero la revoca della carta di qualif‌ica-
zione del conducente, applicabile alla diversa ipotesi
di titolari di patente di guida italiana. (nuovo c.s., art.
126 bis; nuovo c.s., art. 174; d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
art. 6 ter; d.l.vo 21 novembre 2005, n. 286, art. 23) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispe-
cie. Qualche utile riferimento in materia si rinviene nella pronuncia
Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 274, in questa Rivista 2017, 115, che
ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 Cost., l’art.
6-ter del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modif‌iche ed integrazioni al
codice della strada), introdotto dall’art. 1, comma 1, della L. 1° ago-
sto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modif‌icazioni, del D.L.
27 giugno 2003, n. 151, recante modif‌iche ed integrazioni al codice
della strada), come modif‌icato dall’art. 24, comma 2, della L. 29 lu-
glio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella
parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente este-
ra la disciplina di cui all’art. 126 bis, comma 6, c.d.s., in caso di az-
zeramento del punteggio, il diritto di sostenere un esame di idoneità
tecnica per la revisione della patente, onde evitare il provvedimento
di inibizione alla guida in Italia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorrente - autotrasportatore cittadino ungherese
esercitante la propria attività professionale alle dipen-
denze di una Ditta italiana con sede in (omissis), nonché,
titolare di Carta di Qualif‌icazione Conducente (CQC) ri-
lasciata in data 13 ottobre 2009 dalla Motorizzazione Ci-
vile di Perugia - con verbali del 2 giugno 2014 e 5 luglio
2015, venivano contestate due distinte violazioni dell’art.
174, comma 6, del D.L.vo n. 285/1992 (c.d.s.) con decur-
tazione, in entrambi i casi, di 10 punti (per superamento
“dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006”).
Con atto del 14 luglio 2017, il Prefetto di Ravenna, sul
presupposto che il ricorrente “nell’arco di tempo di un
anno” avesse “commesso alcune violazioni al Codice della
Strada che hanno comportato la decurtazione totale del
punteggio”, disponeva a carico del medesimo, ex art. 24
della L. n. 120/2010, l’inibizione alla guida per un periodo
di giorni 730.
Il ricorrente impugnava il citato decreto deducendo la
violazione dell’art. 6 ter del D.L. n. 151/2003 sotto plurimi
prof‌ili; eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto
di istruttoria, nonché, difetto di motivazione.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio con memo-
ria formale e successivo deposito documentale compren-
sivo di una relazione prefettizia datata 1 febbraio 2018
relativa ai fatti di causa.
Nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018, con
ordinanza n. 32/2018, veniva respinta l’istanza di sospen-
sione e, in previsione dell’odierna udienza di discussione,
veniva richiesto all’Amministrazione di documentare la
commissione delle infrazioni rilevate che, sulla base delle
produzioni del ricorrente, risultavano essere state com-
messe in un arco di tempo superiore all’anno.
In esito alla citata ordinanza l’Amministrazione depo-
sitava una integrazione alla citata relazione prefettizia ri-
conoscendo che la durata del provvedimento di inibizione
“deve essere correlata al tempo occorso per la commissio-
ne di tali violazioni”.
Il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni con me-
moria depositata l’8 giugno 2018.
All’esito della pubblica udienza dell’11 luglio 2018 la
causa veniva decisa.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che l’Ammini-
strazione avrebbe errato nel disporre l’impugnata inibizio-
ne alla guida in luogo della revoca della CQC posseduta.
A tal proposito allega che:
- ai sensi dell’art. 6 ter, comma 2 bis, (in realtà, comma
1, n.d.r.) del D.L. n. 151/2003 “per i titolari di patente rila-
sciata da uno Stato estero [nel quale non vige il sistema
della patente a punti], che commettono sul territorio ita-
liano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modif‌icazioni, è istituita presso
il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti una banca dati che è progressivamente alimen-
tata con i dati anagraf‌ici dei conducenti che hanno com-
messo le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti
di penalizzazione secondo le modalità previste dal mede-
simo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono
comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui
all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992”;
- ai sensi del successivo comma 2 “ai soggetti di cui al
comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno viola-
zioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida
di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto
nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad
un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto
in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni,
l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi”;
- ai sensi del comma 2 bis “il provvedimento di inibizione
alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto compe-
tente rispetto al luogo in cui è stata commessa l’ultima viola-
zione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla
base di una comunicazione di perdita totale del punteggio
trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il provvedimento è notif‌icato all’interessato nelle forme pre-
viste dall’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modif‌icazioni ed ha eff‌icacia dal momento
della notif‌ica ovvero dal ritiro del documento, se questo è
stato disposto contestualmente all’accertamento della viola-
zione. Il provvedimento di inibizione è atto def‌initivo”.
Evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo
n. 286/2005, “la disciplina sanzionatoria prevista dall’arti-
e successive modif‌icazioni, si applica anche alla carta di
qualif‌icazione del conducente di cui all’articolo 14, non-
ché al certif‌icato di abilitazione professionale di tipo KB
previsto dall’articolo 311 del decreto del Presidente della
punteggio si applica alla carta di qualif‌icazione del con-
ducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’au-
toveicolo per cui è prevista la carta di qualif‌icazione del
conducente e nell’esercizio dell’attività professionale. In
caso di perdita totale del punteggio sulla carta di quali-
f‌icazione del conducente, detto documento è revocato se
il conducente non supera l’esame di revisione previsto
dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modif‌icazioni”.
Richiamato nei suesposti sensi il contesto normativo
riferimento, il ricorrente perviene alla conclusione che, in
quanto titolare di CQC, la decurtazione dei punti di cui
all’art. 126 del Codice andrebbe applicata riferendola a
quest’ultimo documento e non alla patente.
Ne deriverebbe che, a seguito delle due contestate in-
frazioni, la sanzione da applicarsi non sarebbe l’inibizione
adottata dal Prefetto di Ravenna ma la revoca della CQC.
Il motivo è infondato.
La tesi di parte ricorrente non trova, infatti, riscontro
in alcun dato normativo.
Come evidenziato dallo stesso ricorrente l’art. 6, ter,
comma 1, prevede l’istituzione di un’apposta banca dati
nella quale archiviare i dati riferiti a violazioni commessi
da conducenti in possesso di una patente rilasciata da uno
stato estero.
Il successivo comma 2, con riferimento ai “soggetti di
cui al comma 1”, ovvero i titolari di patente estera come il
ricorrente, prevede, al raggiungimento di 20 punti patente
di penalizzazione, la misura dell’inibizione alla guida.
Ne deriva che al ricorrente, cittadino straniero in pos-
sesso di patente di guida rilasciata nel proprio Paese, in
presenza delle illustrate violazioni accertate è applicabi-
le la misura dell’inibizione alla guida di cui al richiamato
comma 2, e non la disciplina di cui all’art. 23 del D.L.vo
n. 286/2005, applicabile alla diversa ipotesi di titolari di
patente di guida italiana.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta l’entità della
misura applicata posto che le due infrazioni contestate ve-
nivano commesse in un arco temporale superiore all’anno.
La censura è fondata.
Come già rilevato le infrazioni in questione venivano
commesse in data 2 giugno 2014 e 5 luglio 2015 a distanza
di oltre 13 mesi (circostanza non controversa nel presente
giudizio).
Ciò comporta che si versi nell’ipotesi contemplata nel
secondo periodo del comma 2 dell’art. 6 ter del D.L. n.
151/2003 norma del quale “ove il totale di almeno venti
punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla
guida è limitata ad un anno” (e non due).
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente, espone che
ai sensi dell’art. 6 ter, comma 2, bis, del D.L. n. 151/2003
il provvedimento di inibizione doveva essere “notif‌icato
all’interessato nelle forme previste dall’articolo 201 del
Il richiamato art. 201 dispone che “qualora la violazio-
ne non possa essere immediatamente contestata, il verba-
le, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e
con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni
dall’accertamento, essere notif‌icato all’effettivo trasgres-
sore o, quando questi non sia stato identif‌icato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a mo-
tore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art.
196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accer-
tamento. Nel caso di accertamento della violazione nei
confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato
il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis,
la notif‌icazione del verbale è validamente eseguita quando
sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale di-
chiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore
od altro dei soggetti obbligati sia identif‌icato successiva-
mente alla commissione della violazione la notif‌icazione
può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla
data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio
nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre in-
dicazioni identif‌icative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado
di provvedere alla loro identif‌icazione. Per i residenti all’e-
stero la notif‌ica deve essere effettuata entro trecentoses-
santa giorni dall’accertamento”.
Premesso che la seconda delle due infrazioni in que-
stione, veniva commessa 5 luglio 2015, il ricorrente dedu-
ce la tardività del provvedimento impugnato, intervenuto
il 14 novembre 2017 e notif‌icato il 23 successivo ad oltre
due anni dall’infrazione.
Il motivo è infondato.
Con la presente censura, peraltro di non univoca for-
mulazione, il ricorrente sembrerebbe sostenere che il prov-
vedimento impugnato (e non il verbale di contestazione)
dovese essere notif‌icato nei termini di cui alla richiamata
norma, ovvero, 90 giorni o, per i residenti all’estero, 360.
Ciò posto, si rileva che qualora la dedotta tardiva con-
testazione dovesse essere riferita al verbale di contesta-
zione, la censura sarebbe inammissibile per difetto di
giurisdizione, non essendo detto verbale impugnabile in
questa sede ma innanzi al Giudice di pace innanzi al quale
il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente.
Qualora, invece, il prof‌ilo di tardività fosse riferito alla
notif‌ica del decreto prefettizio impugnato, non può che ri-
levarsi che detto provvedimento veniva notif‌icato, come
ammesso in ricorso, 9 giorni dopo l’adozione.

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