T.A.R. Emilia-Romagna sez. I, 21 ottobre 2017, n. 327

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
MERITO
La responsabilità del soggetto pubblico sarà dunque
esclusa qualora, nonostante l’attività di controllo e la di-
ligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento
tempestivo, la situazione di pericolo non avrebbe potuto
essere eliminata o segnalata, per difetto del tempo stret-
tamente necessario per intervenire.
Nel caso posto all’attenzione del giudice del capoluogo
molisano, la caduta del motociclista non era da imputarsi
a un difetto o alla cattiva manutenzione del manto strada-
le, ma alla presenza di olio fuoriuscito da un cassonetto
per la raccolta di rif‌iuti posto ai margini della carreggia-
ta, dunque a un fattore esterno, verif‌icatosi poco prima
dell’incidente, così da non essere conoscibile da parte del
Comune e da precludere ogni ragionevole possibilità di
intervento. Siffatto evento ha dunque rappresentato un
caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della
Pubblica Amministrazione.
La pronuncia molisana si pone in linea con la costante
giurisprudenza in materia di responsabilità della P.A. per i
danni subiti dagli utenti di strade pubbliche.
Al riguardo, in guisa di conclusione, si fa menzione a
un’interessante sentenza della Suprema Corte, la quale -
ribadito la presunzione di responsabilità che pesa sull’en-
te proprietario di una strada aperta al pubblico transito
per i sinistri causati dalla particolare conformazione
della strada o delle sue pertinenze - ha precisato come
“tale responsabilità… [sia] esclusa solo dal caso fortuito,
che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei
luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente
eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’u-
so dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa
vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele
esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impro-
pria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato
l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in
custodia ed il danno” (Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2014,
n. 3793, la quale ha ritenuto integrata la responsabilità del
Comune per i danni subiti da un automobilista a causa di
una buca, ricolma di acqua, non segnalata).
(*) Avvocato, Foro di Piacenza. Esperta e consulente in materie
ambientali.
(**) Dottore in giurisprudenza.
T.A.R. EMILIA-ROMAGNA
SEZ. I, 21 OTTOBRE 2017, N. 327
PRES. CONTI – EST. CONTI – RIC. X C. U.M.C. PARMA
Patente y Revisione y Condizioni y Natura y Fatti-
specie relativa a revisione della patente a carico di
un conducente che percorrendo una strada a senso
unico con carreggiata a due corsie e dovendo svol-
tare a sinistra aveva invaso la corsia di sinistra ve-
nendo a collidere con un ciclomotore che la stava
percorrendo.
. L’Uff‌icio della Motorizzazione Civile può imporre,
ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della Stra-
da, la revisione della patente di guida ogni qualvolta
sussistano dubbi sulla persistenza, in capo ai titolari
della stessa, dei requisiti f‌isici e psichici prescritti o
dell’idoneità tecnica. Tale revisione non conf‌igura una
sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma un
provvedimento amministrativo non sanzionatorio, fun-
zionale alla garanzia della sicurezza stradale. (Nella
fattispecie era stata disposta la revisione della patente
a carico di un conducente che percorrendo una strada
a senso unico con carreggiata a due corsie e dovendo
svoltare a sinistra aveva invaso la corsia di sinistra ve-
nendo a collidere con un ciclomotore che la stava per-
correndo) (nuovo c.s., art. 128) (1)
(1) Si rimanda al precedente citato in parte motiva T.A.R. Campania,
sez. V, 20 ottobre 2016, n. 4805, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notif‌icato il 2 agosto 2017 e depositato in
Segreteria il 7 agosto 2017, (omissis) impugna: il provve-
dimento del (omissis) del Direttore dell’Uff‌icio della Mo-
torizzazione Civile di Parma, con il quale è stata disposta
la revisione, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada,
della patente di guida categoria B, avendo ritenuto che il
comportamento di guida tenuto dal medesimo, in occasio-
ne dell’incidente (omissis), abbia costituito pericolo per
la circolazione, facendo sorgere dubbi sulla sussistenza
dei requisiti di idoneità tecnica.
Il ricorrente deduce:
Difetto dei presupposti ed illogicità del provvedimento,
per il tempo trascorso dall’evento;
rilevando che la natura cautelare della misura impli-
ca necessariamente che la stessa debba essere adottata
nell’immediatezza dei fatti e non già a distanza di mesi,
come avvenuto nella specie.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285. Eccesso di potere,difetto di motiva-
zione; travisamento dei fatti ed illogicità manifesta;
sostenendo che il provvedimento si reggerebbe solo sul
richiamo al verbale redatto dalla Polizia municipale, man-
cando una adeguata istruttoria e una reale motivazione
delle ragioni per le quali si ritiene il ricorrente avrebbe
perso i requisiti di idoneità alla guida.
Si è costituita in giudizio - tramite l’Avvocatura dello
Stato - l’intimata Amministrazione dei Trasporti, con me-
moria di mera forma
Alla c.c. del 30 agosto 2017, la sezione - con ord. n.
283/17 - ha disposto istruttoria a carico della M.C., rinvian-
do per il prosieguo alla c.c. del 27 settembre 2017.
Non essendo pervenuta alcuna documentazione, alla c.c.
del 27 settembre 2017 veniva reiterato l’ordine istruttorio
con ord. n. 120/17, con rinvio alla c.c. dell’11 ottobre 2017.
In data 29 settembre 2017 l’Uff‌icio della Motorizzazione
civile di Parma depositava la documentazione istruttoria,

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