T.A.R. Di Bolzano 12 Aprile 2016, N. 133

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
non vi è neppure prova. Da qui, la stessa è rimasta sostan-
zialmente nella disponibilità dell’immobile e, in assenza di
prova contraria, lo è all’attualità. Al riguardo, con sentenza
n. 550/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che l’ob-
bligazione di restituzione della cosa locata, gravante sul
conduttore a norma dell’art. 1590 c.c., può ritenersi cor-
rettamente adempiuta anche mediante la semplice restitu-
zione delle chiavi dell’immobile, senza che sia al riguardo
necessaria la redazione di un relativo verbale (nel caso de-
ciso, la Suprema Corte ha perciò confermato la sentenza di
merito, che aveva ritenuto che la riconsegna delle chiavi,
effettuata nelle mani dei legali delle locatrici, dovesse es-
sere interpretata come volontà di accettare la restituzione
dell’immobile nello stato di fatto in cui lo stesso si trovava).
Tale pronuncia si contrappone ad un più rigoroso in-
dirizzo giurisprudenziale per il quale il conduttore, per
sottrarsi agli obblighi conseguenti alla situazione di mora
debendi, deve effettuare la riconsegna dell’immobile al lo-
catore, o fargliene offerta formale ai sensi dell’art. 1216
c.c. (v. Cass. n. 2086/2002; Cass. n. 1941/2003).
Secondo altra più mite interpretazione, invece, il con-
duttore può evitare la mora anche effettuando un’offerta
non formale al locatore: l’eventuale illegittimo rif‌iuto di
quest’ultimo, opposto ad altre modalità di offerta di riconse-
gna dell’immobile locato, ex art. 1220 c.c., diverse dall’offerta
formale, purché serie, concrete e tempestive, escluderebbe,
quindi, la mora del conduttore nell’adempimento dell’obbli-
go di restituzione, esonerando lo stesso altresì dall’obbligo di
pagare al locatore il corrispettivo convenuto previsto dall’art.
1591 c.c. (Cass. 3 settembre 2007, n. 18496; Cass. 7 giugno
2006 n. 13345; Cass. 14 febbraio 2006 n. 3184).
In altri termini, l’obbligazione di restituzione dell’immo-
bile locato, posta a carico del conduttore, non può esaurirsi
in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chia-
vi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un’attività
consistente in un’effettiva restituzione delle chiavi stesse,
e quindi in una concreta immissione del bene nella sfera
di concreta disponibilità del locatore: nel caso mancasse la
cooperazione di quest’ultimo, si impone altresì, ai f‌ini della
liberazione dagli obblighi connessi alla mancata riconse-
gna, un’offerta fatta a norma dell’art. 1216 c.c., pur non es-
sendo tale rigore formale richiesto in prima battuta. Grava,
peraltro, sul conduttore, quale debitore della prestazione, la
prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova del
contrario (Cass. 5 giugno 1996, n. 5270; Cass. n. 7776/ 2004).
Detto questo, nel caso di specie Di.Ro. si è limitata a co-
municare la sua volontà di recedere dal contratto senza for-
malizzarla e senza fare offerta reale di consegna delle chiavi.
Tanto premesso il contratto di locazione stipulato tra
le parti e relativo all’immobile sito in Palermo, Corso (...),
piano terra, identif‌icato al catasto fabbricati di Palermo al
fg. (...), p.lla (...) deve considerarsi risolto per inadempi-
mento della conduttrice.
Conseguentemente Di.Ro. va condannata, oltre che
al rilascio dell’immobile, al pagamento di Euro 17.682,42
pari a n. 21 mensilità da giugno 2014 alla sentenza, oltre
interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese se-
guono la soccombenza. (Omissis)
T.A.R. DI BOLZANO
12 APRILE 2016, N. 133
PRES. DEL GAUDIO – EST. PANTOZZI LERJEFORS – RIC. CONDOMINIO
ROSENGARTEN, 8 (AVV. MELLAIA) C. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (AVV.
TI POLONIOLI ED ALTRI)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Accesso ai documenti amministrativi y
Azione ex art. 116 codice processo amministrativo y
Previa autorizzazione dell’assemblea condominiale
y Necessità y Omissione y Inammissibilità del ricorso
per difetto di legittimazione processuale.
. Nel caso in cui l’amministratore di condominio non
dimostri di essere stato autorizzato dall’assemblea
condominiale a proporre l’azione di accesso ai docu-
menti amministrativi di cui all’art. 116 del codice del
processo amministrativo, il relativo ricorso deve essere
dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione
processuale, posto che l’esercizio di tale azione non
può farsi rientrare in una delle attribuzioni dell’ammi-
nistratore tassativamente elencate dall’art. 1130 c.c.
(c.c., art. 1130; d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104, art. 116) (1)
(1) Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “nel con-
dominio, in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta
solo ed esclusivamente all’assemblea, la quale deve deliberare se
agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il
condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può
competere in via autonoma all’amministratore che, per sua natura,
non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condomi-
nio”. In proposito si confronti Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n.
4944; Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4944 e TAR Campania,
Napoli, sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2511 leggibili integralmente sul sito
www.giustizia-amministrativa.it, nonchè Cass. civ., sez. un., 6 ago-
sto 2010, n. 18331, in questa Rivista 2010, 585.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota trasmessa via PEC il 22 novembre 2015 alla
Provincia autonoma di Bolzano, al Comune di Bolzano e
alla Questura di Bolzano, avente per oggetto “Esposto -
Denuncia e richiesta di Accesso agli Atti”, l’Amministra-
tore del Condominio ricorrente ha chiesto, per quanto di
interesse, l’accesso ai seguenti atti:
“1. Autorizzazione Comunale vincolata al Nulla Osta
del medico responsabile ASL sul rispetto della normativa
in materia di Sicurezza Sanitaria Ambientale, ai sensi del
D. Lvo n. 32/98 e succ. modif‌iche (D.Lvo 346, 8 settembre
1999).
2. Nulla Osta rilasciato dall’Uff‌icio Prevenzione incendi
a seguito della recente variazione (Decreto Assessorile nr.
56/35.3. del 28 genaio 2013) da impianto assistito esclu-
sivamente dal personale addetto, con obbligo di chiusura
notturna all’accesso nell’area (con catena), a dispositivo
automatico Self-Service incustodito.
3. Orario del servizio Self-Service.
4. Licenza di attività autolavaggio automatico indu-
striale con destinazione d’uso e agibilità.

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