T.A.R. della Toscana sez. II, 20 dicembre 2016, n. 1801

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
mi la sanzione relativa ad un eccesso di velocità rileva-
to a mezzo d’un siffatto apparecchio. (nuovo c.s., art.
2; nuovo c.s., art. 142; d.l. 20 giugno 2002, n. 121, art.
4) (1)
(1) Si richiama Cass civ. 14 giugno 2016, n. 12231, in questa Rivi-
sta 2016, 575, che puntualizza come l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n.
121 (convertito, con modif‌icazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168)
demandi al prefetto l’individuazione delle strade sulle quali possono
essere installati i mezzi di rilevamento a distanza della velocità e,
tuttavia, tale individuazione, pur essendo ampiamente discrezionale,
non debba mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto
stradale ex art. 2 c.d.s.. Per analoghe fattispecie si vedano, inoltre,
Giud. pace civ. Torino 21 novembre 2014,n. 5590, ivi 2015, 389 e Giud.
pace civ. Chieri 24 marzo 2014, n. 98, ivi 2014, 751.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso
l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Savona n. prot.
7262/2016 WA Area III del 15 marzo 2016, con la quale le
era stato ingiunto il pagamento della somma di € 373,05
in relazione all’asserito superamento dei limiti di velocità,
accertata a mezzo Velocar Reed & Speed in Spotorno il 11
maggio 2015 dalla Polizia Stradale. L’opponente a sostegno
della domanda di annullamento adduce, in primis, che il
tratto stradale Spotorno-Vezzi-Portio-Finale Ligure, ove
è stata accertata la violazione tramite l’apparecchiatura
tecnica di rilevamento della velocità, risultando privo di
banchine, non rientra nell’alveo del tipo C di cui all’art. 2,
commi 2 e 3 del c.d.s. (“strada extraurbana secondaria”),
risultando - pertanto conf‌igurabile quale “strada locale” ex
lettera F del precitato art. 2 e che, in base all’art. 4 della L.
168/02, il rilevamento a distanza non può esser autorizzato
su una strada locale.
Effettivamente la rappresentazione dei luoghi dedot-
ta dall’opponente trova riscontro nella documentazione
allegata (fotogrammi), onde codesto giudice ritiene che
l’autorizzazione al rilevamento a distanza sia disapplica-
bile in quanto illegittimamente concessa dal Prefetto, con
il conseguente annullamento del provvedimento opposto.
L’assorbenza del predetto motivo di impugnazione ren-
de superf‌lua la disamina degli ulteriori dedotti dalla parte
ricorrente. Sussistono giustif‌icati motivi per compensare
le spese tra le parti stante la peculiarità della fattispecie e
la ridotta attività processuale. (Omissis)
T.A.R. DELLA TOSCANA
SEZ. II, 20 DICEMBRE 2016, N. 1801
PRES. ALESSANDRO CACCIARI SAVERIO ROMANO – EST. ALESSANDRO CACCIARI
SAVERIO ROMANO – RIC. INNOCENTI C. MINISTERO DEI TRASPORTI - UFFICIO
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE
Patente y Revisione y Illegittimità y Mancanza di
motivazione del relativo provvedimento y Fatti-
specie relativa a richiesta di rinnovo della patente
dopo otto anni dalla sua scadenza.
. È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedi-
mento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti–Uff‌icio della Motorizzazione Civile, or-
dini la revisione della patente di guida a conducente
che abbia richiesto il rinnovo della patente stessa dopo
circa otto anni dalla intervenuta scadenza. (nuovo c.s.,
art. 128) (1)
(1) Nel senso che il provvedimento che dispone la revisione della
patente non può dedurre l’inidoneità alla guida semplicemen-
te dall’esistenza di un determinato fatto, ma deve anche espli-
citarne la portata sulla capacità di conduzione dei veicoli e la sua
attitudine a far sorgere dubbi in proposito, v. Cons. Stato 25 mag-
gio 2010, n. 3276, n.m., in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
Si riporta, qui di seguito, per completezza, la Circolare (Min. trasp.)
26 gennaio 2009, n. 7053, Chiarimenti in merito alla Circolare n.
M.C.T.C. n. 16/1971. "Da parte di numerosi Uff‌ici provengono richieste
di chiarimento in relazione alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71 con la
quale si fornivano indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si
fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di validità,
per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo. Onde evitare
trattamenti difformi, la succitata circolare, alla quale si sono attenuti
tutti gli Uff‌ici Provinciali, indicava in tre anni dalla scadenza il termi-
ne massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della
patente. Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato
dall’applicazione della citata circolare, si ritiene che la suddetta in-
terpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio
nel senso sotto indicato. 1) La revisione non va disposta obbligatoria-
mente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo
rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle
argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo
nella richiesta di conferma. Peraltro già la circolare n. 16/71 consenti-
va di avvalersi di una serie di elementi di giudizio in possesso dell’Uff‌i-
cio. 2) L’eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto
dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990. 3) In sede di partecipazione procedi-
mentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti
di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza
della patente. A tal f‌ine potranno essere valutate dall’Uff‌icio dichiara-
zioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modif‌icazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemen-
to ritenuto utile allo scopo, ecc. 4) Non appaiono giustif‌icati, salvo i
casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione
emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della
patente per mancato recapito della stessa. Si prega di attenersi alle
suindicate indicazioni anche per i ricorsi gerarchici pendenti.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Uff‌icio della Motorizzazione civile di Firenze, con
provvedimento 21 settembre 2015 n. 669/11, ha disposto la
revisione della patente nei confronti della signora Adriana
Innocenti poiché quest’ultima ne ha richiesto il rinnovo
con forte ritardo, precisamente il 3 febbraio 2015 quando
il titolo era già scaduto dal 30 settembre 2007. Contro il
provvedimento è stato proposto ricorso gerarchico il 16
dicembre 2015 che è stato respinto con decreto dirigen-
ziale 12 gennaio 2016, poiché la patente di guida in que-
stione risultava scaduta da più di otto anni e quindi oltre
termini di ragionevole possibilità di verif‌ica disposti dalla
circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione
26 gennaio 2009, numero 7053.
I provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricor-
so, notif‌icato il 21 marzo 2016 e depositato il 13 aprile 2016.
La ricorrente, con primo motivo di gravame, censura
il decreto di reiezione del ricorso gerarchico poiché la

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