CIRCOLARE 10 aprile 2014, n. 65 - Modalita' per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (14A03117)

Premessa. L'art. 44-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito "CAD") attribuisce all' Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "Agenzia") il compito di accreditare "i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi e intendono conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e sicurezza". Il predetto articolo, al comma 2, stabilisce che ai conservatori si applichino " ... in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31." riguardanti lo specifico ambito della firma digitale e della posta elettronica certificata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 (G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 - supplemento ordinario n. 20) sono state emanate le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del CAD", in vigore dall'11 aprile 2014 (art. 14, comma 1). In attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, sopra richiamato, la presente circolare definisce le modalita' per l'accreditamento presso l'Agenzia e per la vigilanza dei soggetti di cui all'art. 44-bis del CAD che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici (di seguito "conservatori") e intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e sicurezza. 1. Accreditamento dei conservatori. Sulla base delle disposizioni richiamate in premessa, possono richiedere l'accreditamento i conservatori di cui all'art. 44-bis del CAD che, al fine di conseguire tale riconoscimento, devono: 1. dimostrare l'affidabilita' organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attivita' di conservazione;

  1. utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti: in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione documentale e conservazione documenti informatici e che abbia dimestichezza con le procedure di sicurezza appropriate e che si attenga alle norme del CAD e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione;

  2. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

  3. utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici realizzati e gestiti in conformita' alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche tecniche di sicurezza e di interoperabilita' contenute nelle regole tecniche previste dal CAD;

  4. adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l'autenticita', l'immodificabilita', l'integrita' e la fruibilita' dei documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte nel manuale di...

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