Disposizioni urgenti di protezione civile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali . (Ordinanza n. 3497).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006»;

Considerato che la provincia di Torino, in qualita' di amministrazione direttamente coinvolta nell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, ha rappresentato la sussistenza di situazioni critiche in relazione all'evento di che trattasi;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza indifferibile di assicurare il migliore espletamento delle funzioni provinciali nel corso delle Olimpiadi invernali «Torino 2006»;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota n. 2571/5001/1.45, del 9 febbraio 2005;

Dispone:

Art. 1.

  1. Per assicurare il regolare svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, la provincia di Torino puo', con oneri a proprio carico ed in deroga ai contratti di categoria, autorizzare il personale della provincia utilizzato per lo svolgimento dell'evento olimpico ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di 70 ore mensili, nonche' 15 turni di reperibilita' mensile per ogni unita' del predetto personale. Per le medesime finalita' la provincia di Torino puo' assumere, con le procedure previste dall'art. 8 del decreto del...

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