DECRETO 4 dicembre 2003, n. 370 - Disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore della Polizia di Stato

Capo I Disposizioni generali sulle modalita'di svolgimento dei corsi IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

335 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Visto l'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni che stabilisce che i vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esame per la nomina a vice ispettore di polizia devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi; Visto l'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni, che stabilisce che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso per la nomina a vice ispettore di polizia cui sono ammessi gli allievi vice ispettori nominati a seguito del superamento del concorso pubblico; Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003.

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Corsi disciplinati dal regolamento 1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore di polizia, i criteri generali dell'addestramento operativo, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia, le modalita' di valutazione del profitto e di svolgimento degli esami, nonche' i criteri di formazione delle graduatorie finali.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente

´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.ª.

  1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.ª.

    Art. 2.

    Sezioni didattiche 1. I corsi di cui al presente regolamento si svolgono presso l'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Nettuno. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, essi possono essere svolti anche presso altri istituti della Polizia di Stato individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

    1. Il direttore dell'istituto puo' ripartire i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni, per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.

    2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifi-cazioni e' preposto un ispettore o in mancanza un appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di istruttore.

    3. I responsabili delle sezioni didattiche di cui al comma 3 svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono alla acquisizione agli atti di ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia.

      Note all'art. 2

      - Il testo dell'art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente

      ´Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.

    4. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

    5. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.

    6. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

    7. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

    8. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

    9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.ª.

      Art. 3.

      Piani di studio 1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, su proposta del direttore centrale per gli istituti d'istruzione.

    10. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonche' gli esami e le altre prove sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalita' fissate dal presente regolamento.

    11. Le finalita' qualificanti e le aree didattiche dei corsi sono indicati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

      Art. 4.

      Frequenza dei corsi 1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.

    12. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

    13. Non sono, in ogni caso, considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorita' giudiziaria.

    14. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24-quinquies e 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica.

    15. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.

    16. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica previsti dai piani di studio.

    17. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche...

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