DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2014, n. 67 - Regolamento di modifica del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40. (14R00224)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2014) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);

Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 40 e, in particolare: l'articolo 14, riguardante i termini del procedimento per la concessione dell'aiuto nell'accesso individuale;

l'articolo 27, riguardante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

l'articolo 38, riguardante la procedura di liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento;

l'articolo 43, riguardante i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento, che disciplina l'istruttoria dell'ufficio attuatore e i controlli sulle domande di acconto e saldo, tra cui i controlli in loco di cui agli articoli 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 1975/2006;

l'articolo 45, riguardante i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali, che disciplina l'istruttoria dell'ufficio attuatore e i controlli sulle domande di pagamento, tra cui i...

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