Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea p...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

    ART. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

    ART. 3.

  3. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. la lettera c) e' sostituita dalla seguente

    "c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente

    "d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".

    ART. 4.

  4. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse"; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto"; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente

    "3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1".

    ART. 5.

  5. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. al comma 4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente

    "UE"; b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente

    "7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".

    ART. 6.

  6. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n.

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