DELIBERAZIONE 19 dicembre 2005 - Finanziamento di progetti di sussidiarieta' per gli anni 2006-2007 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2005. (Deliberazione n. 18/2005/SG)

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI Premessa.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 ´per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionaleª, ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi piu' significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire tra le priorita' politiche ´misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origineª.

La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorita' centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e - nell'ambito delle attivita' di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza ed in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale - ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta e' avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie adottive sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali.

In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali nella riunione del 19 dicembre 2005 inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro 1.400.000,00 per finanziare progetti di sussidiarieta'.

La Commissione, con tale decisione, ha inteso proseguire ed ampliare la collaborazione, avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2005, rivelatasi positiva per le parti.

Il programma di sostegno oggetto del presente bando esclude i Paesi che hanno bloccato in modo permanente l'adozione di minori all'estero.

Per la realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2005, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 1998, n. 476, ad operare nelle aree geografiche interessate dai progetti.

Nella realizzazione di ciascun progetto e' auspicabile il concorso di piu' enti autorizzati per lo stesso Paese.

La ripartizione del contributo della Commissione per le Adozioni Internazionali, riferita a ciascun progetto...

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