DECRETO 12 marzo 2002 - Garanzie surrogatorie della materiale trattenuta del prelievo supplementare di cui all'art. 129, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CEE) n. 536/93, che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte; Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario"; Visto il decreto 25 ottobre 1995 concernente "Possibilita' di ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo"; Visto il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante "Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario"; Visto il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, recante "Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, cosi' come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, comma 2, in base al quale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri e le modalita' secondo cui gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 dicembre 2001; Adotta il seguente decreto

Art. 1.

  1. L'acquirente, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte da effettuarsi per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, puo' avvalersi esclusivamente delle seguenti garanzie surrogatorie prestate dal produttore

    1. fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata dal produttore atta ad assicurare l'adempimento a prima e semplice...

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