DECRETO 12 marzo 2002 - Garanzie surrogatorie della materiale trattenuta del prelievo supplementare di cui all'art. 129, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CEE) n. 536/93, che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte; Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario"; Visto il decreto 25 ottobre 1995 concernente "Possibilita' di ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo"; Visto il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante "Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario"; Visto il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, recante "Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, cosi' come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, comma 2, in base al quale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri e le modalita' secondo cui gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 dicembre 2001; Adotta il seguente decreto
Art. 1.
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L'acquirente, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte da effettuarsi per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, puo' avvalersi esclusivamente delle seguenti garanzie surrogatorie prestate dal produttore
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fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata dal produttore atta ad assicurare l'adempimento a prima e semplice...
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