Corte suprema di Cassazione : Annuncio di due richieste di - referendum popolare

Annuncio di due richieste di referendum popolare Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti: Art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: ''attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione.

Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale''; comma 2, limitatamente alle parole: ''o i contrassegni'', nonche' limitatamente alle parole: ''nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore''.

Art. 77, comma 1, numero 2, limitatamente alle parole: ''detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla...

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