DECRETO 13 dicembre 2000, n.430 - Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124

DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430 Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale

amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,

n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni

urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto

1988, n.400;

Visto il decreto legislativo 16 apri1e 1994, n. 297,

concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in

particolare, l'articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

1999, n.275, e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei

Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

  1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della

    legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non

    sia stato possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di personale amministrativo,

    tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo,

    personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

    a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti,

    disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto

    l'anno scolastico;

    b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita'

    didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del

    31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

    c) supplenze temporanee, per ogni altra necessita' di

    supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.

  2. Il presente regolamento non si applica al personale

    appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi

    che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalle

    norme contrattuali vigenti.

  3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle

    supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano le

    graduatorie di cui all'arti-colo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si

    utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.

  4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui

    all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori

    scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze

    annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche vengono conferite

    utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti

    inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e

    che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali; negli stessi

    elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie

    purche' abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche

    con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno trenta giorni. Per il

    conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso

    di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie

    provinciali ad esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

    n. 297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilita' procedono

    all'assunzione, ai sensi del citato articolo 587, comma 1.

  5. L'individuazione del destinatario della supplenza e'

    operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso

    di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente

    scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.

  6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la

    stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico

    e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e

    termine:

    a) per le supplenze annuali il 31 agosto;

    b) per le supplenze temporanee fino al termine delle

    attivita' didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico

    quale termine delle attivita' didattiche;

    c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di

    effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

  7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'

    didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente

    necessario allo svolgimento delle relative attivita', nelle scuole interessate ad esami di

    stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non

    sia possibile consentire lo svolgimento di dette attivita' mediante l'impiego del

    personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola

    interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano

    pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

    Art. 2.

    Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al

    termine "delle attivita' didattiche.

  8. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle

    supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche degli assistenti

    amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli

    infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie

    dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16

    aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui

    all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie

    permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le

    corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze,

    aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni

    scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con

    rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

  9. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma

    1, puo' rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici,

    all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo

    interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.

  10. Nei confronti del personale che sia gia' titolare di

    contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza e'

    conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria

    permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di

    rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

  11. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1,

    ai fini dell'attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati

    inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.

    Art. 3.

    Conferimento delle supplenze a livello provinciale

  12. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni,

    le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano

    di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle

    posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorita' indicato dagli aspiranti

    complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente

    ai seguenti elementi:

    a) rilevanza economica del contratto;

    b) sede;

    c) graduatorie preferenziali.

  13. Gli aspiranti hanno facolta', ogni triennio scolastico,

    di variare l'ordine di priorita' di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del

    presente regolamento tale facolta' puo' essere esercitata annualmente. I candidati

    utilmente inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 2, in relazione al numero dei

    posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo

    determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorita' indicato.

  14. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da

    parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in

    base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a

    revisione. Le disponibilita' successive che si vengono a determinare, anche per effetto di

    rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli

    aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

    Art. 4.

    Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno

    scolastico

  15. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con

    orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per

    il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle

    varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al

    raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di

    ruolo.

  16. Nel predetto limite orario il completamento e'

    conseguibile con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti

    criteri. Il completamento dell'orario puo' realizzarsi nel limite massimo di due scuole,

    tenendo presente il criterio della facile raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo'

    realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico

    delle scuole medesime.

  17. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i

    servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualita' di

    ...

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