DECRETO 13 dicembre 2000, n.430 - Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430 Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n.400;
Visto il decreto legislativo 16 apri1e 1994, n. 297,
concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in
particolare, l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n.275, e, in particolare, gli articoli 14 e 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
-
Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non
sia stato possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo,
personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti,
disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto
l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessita' di
supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.
-
Il presente regolamento non si applica al personale
appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi
che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalle
norme contrattuali vigenti.
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Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano le
graduatorie di cui all'arti-colo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si
utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
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In caso di esaurimento delle graduatorie di cui
all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori
scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche vengono conferite
utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti
inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e
che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali; negli stessi
elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie
purche' abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche
con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno trenta giorni. Per il
conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso
di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie
provinciali ad esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilita' procedono
all'assunzione, ai sensi del citato articolo 587, comma 1.
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L'individuazione del destinatario della supplenza e'
operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso
di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente
scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.
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Il conferimento delle supplenze si attua mediante la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico
e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e
termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle
attivita' didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico
quale termine delle attivita' didattiche;
c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
-
Le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento delle relative attivita', nelle scuole interessate ad esami di
stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non
sia possibile consentire lo svolgimento di dette attivita' mediante l'impiego del
personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola
interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano
pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Art. 2.
Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al
termine "delle attivita' didattiche.
-
Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche degli assistenti
amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli
infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie
dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui
all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le
corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze,
aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni
scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con
rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
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Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma
1, puo' rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici,
all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo
interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
-
Nei confronti del personale che sia gia' titolare di
contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza e'
conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria
permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di
rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
-
Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1,
ai fini dell'attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati
inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.
Art. 3.
Conferimento delle supplenze a livello provinciale
-
Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni,
le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano
di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle
posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorita' indicato dagli aspiranti
complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente
ai seguenti elementi:
a) rilevanza economica del contratto;
b) sede;
c) graduatorie preferenziali.
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Gli aspiranti hanno facolta', ogni triennio scolastico,
di variare l'ordine di priorita' di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del
presente regolamento tale facolta' puo' essere esercitata annualmente. I candidati
utilmente inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 2, in relazione al numero dei
posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorita' indicato.
-
L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da
parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in
base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a
revisione. Le disponibilita' successive che si vengono a determinare, anche per effetto di
rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli
aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.
Art. 4.
Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno
scolastico
-
L'aspirante cui viene conferita una supplenza con
orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per
il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle
varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al
raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di
ruolo.
-
Nel predetto limite orario il completamento e'
conseguibile con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti
criteri. Il completamento dell'orario puo' realizzarsi nel limite massimo di due scuole,
tenendo presente il criterio della facile raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo'
realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico
delle scuole medesime.
-
Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i
servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualita' di
...
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