DECRETO 22 dicembre 1997 - Modalita' applicative supplementari del regolamento numero 820/97/UE relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina

DECRETO 22 dicembre 1997.

Modalita' applicative supplementari del regolamento numero 8 20/97/UE relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei p rodotti a base di carne bovina.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CE) n. 820/ 97 del consiglio del 21 aprile 1 997 ed in particolare il titolo II relativo alla etichettatura delle c arni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il regolamento (CE) n. 1141/97 della commissione del 23 g iugno 1997 recante modalita' di applicazione del sopra citato r egolamento (CE) n. 820/97; Vista la nota n. 23646 del 6 ottobre 1997 con la quale, in c onformita' dell'art. 5 dell'innanzi indicato regolamento n. 1141/97, e ' stato notificato alla commissione UE che il Ministero per le p olitiche agricole e' designato quale "Autorita' competente" ai fini d ell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura d elle carni bovine; Ritenuta la necessita' di disporre termini e modalita' di a pplicazione supplementari per consentire agli operatori ed alle o rganizzazioni che intendono etichettare le proprie carni bovine di c onformarsi dal 1 gennaio 1998 al citato regolamento n. 820/97; Ritenuta altresi' l'opportunita' di avvalersi per l'approvazione d ei disciplinari, presentati dagli operatori e dalle organizzazioni, d el parere di una apposita commissione;

Decreta: Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: "etichettatura": l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo d i carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, i ncluse la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto v endita; "carni bovine": carni fresche, refrigerate e congelate provenienti d alla macellazione di animali della specie bovina, nonche' f rattaglie, elaborati in pezzi detti "onglests" e "hampes", fresche, r efrigerate e congelate; "bovino allevato o ingrassato in Italia": bovino mantenuto in a zienda/e nazionale/i per il periodo antecedente alla macellazione n on inferiore a quattro mesi per i vitelli ed a sei mesi per altri b ovini; "organizzazione": un gruppo di operatori del medesimo settore o di u n settore diverso negli scambi di carne bovina; "autocontrollo": controllo interno del singolo operatore della f iliera e quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione; "controllo": controllo esercitato ad opera di un organismo i ndipendente riconosciuto dalla competente autorita' e designato d all'organizzazione. Tale organismo deve rispondere ai criteri s tabiliti dalla norma europea EN/45011 non oltre il 31 dicembre 1999; "vigilanza": controllo esercitato dalla pubblica amministrazione p er garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel r egolamento n. 820/97/UE e delle norme attuative del presente d ecreto.

    Art. 2.

  2. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne b ovina ai sensi del regolamento UE n. 820/97 del 21 aprile 1997, d eve, a seconda dei casi: a) avere personalita' giuridica conformemente alla legislazione v igente; b ) essere regolato/a da uno statuto che non preveda discriminazione f ra gli aderenti; c ) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; d ) essere in possesso di requisiti tecnicoorganizzativi previsti d al presente decreto; e ) disporre di un disciplinare approvato dal Ministero per le p olitiche agricole.

    Art. 3.

  3. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue: a) disponibilita' di un patrimonio zootecnico che garantisca un f lusso di carne ai punti vendita in conformita' con quanto previsto d al disciplinare; b ) capacita' di esercitare gli autocontrolli necessari per g arantire l'applicazione del disciplinare da parte di tutti i c omponenti dell'organizzazione di filiera; c ) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende i n cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli a nimali, dei macelli e degli spacci di vendita.

  4. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre: a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel c aso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo s istema automatico che garantisca un nesso tra carne venduta e la q uantita' di carne disponibile; b ) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno s ettimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare l a rintracciabilita' del prodotto etichettato.

    Art. 4.

  5. Al fine di sottoporre alla approvazione del Ministero per le p olitiche agricole il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione d eve presentare domanda, redatta secondo le modalita' dell'allegato 1 , ed allegare: relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, t ra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita' ed il v olume stimato; d isciplinare come previsto...

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