DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 28 - Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita' e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che ha introdotto l'articolo 29-bis nella legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Investimenti delle risorse dei fondi pensione

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.

.

2. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

.

3. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis».

4. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».

5. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».

6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione delle convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva 2003/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

23 settembre 2003, n. L 235.

- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario.

- L'art. 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, cosi' recita:

Art. 29-bis (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del

3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del

3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attivita' e ai compiti di vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, i seguenti aspetti:

1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarita' che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attivita';

2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti criteri direttivi:

nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di

25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;

3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;

4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e...

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