DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 163 - Individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell''Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell''articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall''articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0204)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, concernente regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 12 gennaio 2010, recante approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 maggio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento o altro atto finale di competenza dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

  2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nella tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono elencati i procedimenti amministrativi di competenza dell'Istat i cui termini di conclusione sono superiori ai novanta giorni.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge

    23 agosto1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del...

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