DELIBERAZIONE 6 luglio 2011 - Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d''autore sulle reti di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 398/11/CONS). (11A09566)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 6 luglio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), punto 4-bis;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis;

Rilevato, in particolare, che il citato art. 182-bis della legge del 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, al fine di prevenire ed accertare violazioni delle prescrizioni in materia di diritto d'autore, attribuisce all'Autorita' funzioni di vigilanza da svolgere in coordinamento con la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE), ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile, n. 87, ed in particolare gli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3;

Rilevato che gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 70/2003, ai citati commi, dispongono che l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza puo' esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attivita' come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e in particolare gli articoli 3 e 32-bis;

Rilevato che l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, include, tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, «La tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale»;

Rilevato che l'art. 32-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come inserito dall'art. 17, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che «I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: (...) b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprieta' intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca»;

Visto il documento contenente gli esiti dell'indagine conoscitiva condotta dall'Autorita' sul tema «Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica», pubblicato sul sito web dell'Autorita' in data 12 febbraio 2010;

Vista la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante «Lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorita' di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica», con la quale e' stata indetta una consultazione pubblica sul documento che ha definito gli elementi essenziali del provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorita' nell'attivita' di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica;

Considerato che, in materia di tutela del diritto d'autore, l'Autorita' ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati.

Il primo riconoscimento di competenze e' avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell'aggiornare le disposizioni della legge n. 633/1941, inseriva l'art. 182-bis, con cui si attribuivano all'Autorita' e alla SIAE, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza. La norma in questione attribuisce altresi' all'Autorita', al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari, agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni.

A tale generale potere di vigilanza e di ispezione si sono affiancati, nel 2010, i poteri di regolazione attribuiti dall'art. 32-bis del decreto legislativo n. 44, che, dopo aver introdotto tra i principi fondamentali all'art. 3 «La tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale», impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'esercizio della propria attivita', prevedendo altresi' che l'Autorita' emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata.

L'art. 32-bis del Testo unico e l'art. 182-bis della legge sul diritto d'autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilita' degli Internet service provider (di seguito ISP), a seconda che svolgano attivita' di mere conduit, di caching e hosting di contenuti digitali, e, nell'introdurre il doppio binario di tutela, amministrativa e giudiziaria, prevede che l'Autorita' «Amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza» possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi «impedisca o ponga fine alle violazioni commesse»;

Avuto riguardo ai numerosi contributi, tra cui, l'Associazione editori software videoludico italiana, l'Associazione italiana editori, l'Associazione italiana Internet provider, l'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, l'Associazione nazionale produttori autori disc, l'Associazione nazionale videonoleggiatori italiani, l'Associazione produttori televisivi, l'Associazione content service provider, l'Associazione ridistributori del settore home entertainment, l'Assotelecomunicazioni, la Business Software Alliance, la Camera di commercio USA, lo studio legale CBM & Partners, Confindustria cultura, Confindustria sistemi innovativi e tecnologici, EMI Music Italy, la Federazione antipirateria audiovisiva, Fastweb, Federazione italiana degli autori, la Federazione operatori web, la Federazione editori musicali, la Federazione media digitali indipendenti, la Federazione italiana editori giornali, la Federazione industria musicale italiana, Fox, Google, il prof. Gustavo Ghidini, il Nuovo istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, l'avv. Marco Provvidera, Massimiliano Santoni, il Movimento per la difesa dei cittadini, Mediaset, Microsoft, la Motion Picture Association of America, il centro studi Nexa Politecnico di Torino, i Produttori musicali indipendenti, RAI, RTI, SACT, Scambio etico, la Societa' italiana autori ed editori, Sky, The Space Cinema, Telecom Italia, Telecom Italia media, Universal Music, Universal Pictures, l'Unione italiana editoria audiovisiva, Vodafone, Warner Bros, Warnermusic, Wind, l'iniziativa Sitononraggiungibile (che comprende Agora' digitale, Studio legale Sarzana, Assoprovider, Altroconsumo, Adiconsum), la categoria dei videonoleggiatori (che comprende Alphamatic, Busterpoint, Cast video e musica, Centro professionale, Centro video, Cinecitta' Videoclub S.a.s., DVD Planet, Effetti speciali S.a.s., Euroself, Filminvideo, Hollywoodcinema, il grande cinema Biancavilla, il Grande cinema di Agliozzo Gaetano, Movie 24h, Moviestation, Nonsolovideo, PCP Fratelli Paolini, Planet Movie, Ricupero Rocco Santi, Robovideo, Selfvideo S.a.s., Tamtam video, Tecnovideo S.a.s., Tigervideo, Videobox S.n.c., Videoclub93, Videoexpress, Videoline, Videomania Ok, Videomusic House, Videonauta, Videonews, Videosound, Videostore S.a.s., Videoteca Rocca Saverio, Videovoglia), pervenuti in sede di consultazione sui «Lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorita' nell'attivita' di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica» e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

  1. Il quadro normativo di riferimento (cfr. punti 1 e 2 dell'allegato B alla delibera n. 668/10/CONS). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

    Con riferimento al tema dei poteri attribuiti all'Autorita', in linea...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT