COMUNICATO - Estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2008 recante il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell''Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell''Agenzia informazioni e sicurezza interna».

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto in particolare 1'articolo 21 della citata legge, che prevede l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione del contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) ed all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri della legge n. 124/2007, del reclutamento e dell'ordinamento del personale, nell'unitarieta' della gestione, del relativo trattamento economico e previdenziale, nonche' del regime di pubblicita' del regolamento;

Visto l'art. 4, comma 3, lettera h), della legge n. 124 del 2007;

Visto lo schema di regolamento elaborato dal DIS, sentiti i rispettivi Direttori di AISE e AISI, ai sensi del citato articolo 4;

Visto l'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Ritenuto di non poter aderire alla condizione posta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa la riformulazione delle lettere a) e b) dell'articolo 45, comma 1, in considerazione dell'esigenza di assicurare al personale operante in un peculiare contesto istituzionale deputato alla sicurezza dello Stato, autonomia ed indipendenza di giudizio e di comportamento;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR);

Adotta il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 44.

Doveri particolari

  1. (Omissis).

  2. Prima dell'esame previsto dall'articolo 350 c.p.p. ovvero prima di rendere un interrogatorio ai sensi del codice di procedura penale ovvero nei casi previsti dagli articoli 194 e seguenti del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei...

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