DELIBERAZIONE 2 aprile 2003 - Regolamento sulle modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi. (Deliberazione n. 091/03)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.); Visto il decreto del Ministero del commercio con l'estero 11 novembre 1997, n. 474 riguardante il regolamento di approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

573, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'acquisizione di beni e servizi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.

384, concernente il regolamento di semplificazioni dei procedimenti di spese in economia; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001, per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; Considerata la necessita' di individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.

384/2001, i singoli beni e servizi con i relativi limiti di importo per le singole voci di spesa la cui acquisizione puo' essere effettuata con la procedura in economia da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e dei suoi uffici della Rete in Italia ed all'estero nel rispetto del limite di spesa fissato al successivo art. 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001; Su proposta del dirigente dell'Area approvvigionamenti e contratti di concerto con il direttore del Dipartimento amministrazione, finanza e controllo e del direttore generale dell'Istituto;

Delibera

di adottare il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della sede centrale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e dei suoi uffici della Rete in Italia ed all'estero.

L'acquisizione di beni e servizi da parte della sede centrale e delle Reti in Italia puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Art. 2.

Forme di affidamento e limiti delle spese in economia

L'esecuzione in economia puo' avvenire

a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta le spese in economia effettuate utilizzando materiali, mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Istituto.

Sono a cottimo fiduciario le spese in economia affidate a terzi esterni all'amministrazione.

I beni e servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50 mila euro, con esclusione dell'IVA o altre imposte similari.

Nessuna spesa puo' essere artificiosamente frazionata con lo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento.

Art. 3.

Beni e servizi in economia

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia relative al funzionamento della sede e degli uffici della rete in Italia ed all'estero ed all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di informazione, assistenza, promozione e formazione per...

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