Sulla ricostruzione dell'edificio in condominio

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine817-819

Page 817

  1. - Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che l'art. 12 della legge 14 maggio 1981 n. 219, il quale stabilisce che le deliberazioni condominiali relative alla ricostruzione o alle riparazioni dell'edificio dopo il sisma del 1980 sono valide se approvate con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. non è applicabile allorquando dette delibere abbiano ad oggetto la ricostruzione dell'edificio in modo difforme da quello preesistente, con incidenza sulle singole proprietà immobiliari, dovendo in tali casi applicarsi interamente la disciplina codicistica. E poiché è pacifico che - nella fattispecie esaminata dai giudici di merito - il nuovo edificio era difforme da quello abbattuto, debbono trovare applicazione i principi costantemente affermati secondo cui in tale evenienza il condominio (aPage 818 differenza dell'ipotesi di ricostruzione di edificio identico) non rinasce e quanto edificato costituisce invece un'opera realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla disciplina della accessione e quindi da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo.

    La decisione va condivisa: in senso conforme Cass. 3 ottobre 1991 n. 10314, in questa Rivista 1992, 301.

    Sul punto si segnalano le seguenti ulteriori decisioni: - Cass. 22 settembre 1989 n. 3933, Giust. civ. 1990, 1346, con nota di M. DE TILLA, che ha affermato che nell'ipotesi di distruzione totale di un edificio in condominio, venendo meno, per mancanza dell'oggetto, sia i diritti reali esclusivi sulle singole porzioni immobiliari sia il condominio, residua un regime di comunione pro indiviso tra gli ex condomini sull'area di risulta in ragione dell'entità della quota a ciascuno di essi appartenente sull'edificio distrutto, con la conseguenza che, in caso di ricostruzione dell'edificio, anche se di volumetria superiore a quella del precedente (nella specie per realizzazione di una sopraelevazione), per il principio dell'accessione (art. 934 c.c.), ciascuno dei comunisti acquista la proprietà di una quota ideale di esso corrispondente a quella spettantegli sul suolo, a meno che gli effetti dell'accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati in conseguenza di accordo tra le parti;

    - Cass. 5 marzo 1979 n. 1375, che ha affermato che le regole sull'acquisto della proprietà della costruzione per effetto dell'accessione di cui agli artt. 934 ss. c.c. si applicano soltanto all'ipotesi di prima edificazione su suolo comune e non anche a quella di ricostruzione parziale o totale di edificio preesistente e totalmente distrutto.

    Sotto ulteriori profili l'istituto dell'accessione può trovare applicazione in materia condominiale:

    a) In base al principio che il diritto di sopraelevazione spetta al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio anche se il lastrico solare è oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani a norma dell'art. 1117 c.c. salvo che risulti il contrario dal titolo, o che il lastrico solare spetti in proprietà esclusiva ad altri (artt. 1126 e 1127 c.c.) si è ritenuto che l'acquisto per accessione della sopraelevazione opera a favore del proprietario dell'ultimo piano o del proprietario esclusivo del lastrico solare, anche se l'opera è stata costruita da chi non aveva ottenuto il diritto di superficie. Ovviamente, se risulti in modo univoco un'invalida rinunzia del proprietario dell'ultimo piano ad avvalersi del diritto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT