Sulla responsabilità penale del medico

AutoreStefano Logroscino - Valerio Drago
Pagine857-863
857
Rivista penale 9/2013
Dottrina
SULLA RESPONSABILITÀ
PENALE DEL MEDICO
di Stefano Logroscino, Valerio Drago
SOMMARIO
1. Prof‌ili generali sulla responsabilità del medico. 2. L’evolu-
zione giurisprudenziale in materia di accertamento del nesso
causale necessario per l’accertamento della responsabilità
medica. 3. La sentenza 11 settembre 2002 n. 30328 della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite. 4. La colpa generica in
ambito medico. 5. La colpa medica alla luce della legge n. 189
del 2012: novità e occasioni mancate.
1. Prof‌ili generali sulla responsabilità del medico
L’attività medico-chirurgica, quale momento centrale
della professione sanitaria, viene riconosciuta, regolata e
tutelata dall’ordinamento, assolvendo ad una preminente
funzione sociale, nell’interesse del singolo e della comunità.
La tutela della salute, come fondamentale diritto del-
la persona e interesse della collettività, trova la propria
consacrazione a livello sopranazionale nell’art. 3 (1) della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e, in Italia,
nell’art. 32 (2) della Costituzione e nell’art. 1 della legge n.
833/1978 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) (3).
In sintesi si può affermare che il trattamento medico
chirurgico si risolve in un intervento volto al migliora-
mento della salute del paziente, ovvero, quanto meno al
recupero di un grado di salute maggiore rispetto a quello
presentato. Di conseguenza la difesa della vita umana e
dell’incolumità individuale costituiscono gli scopi ineludi-
bili dell’agire medico.
In tale prospettiva, seppure i diritti e i doveri scatu-
renti dal rapporto medico-paziente sono essenzialmente
sottratti alla disponibilità delle parti in quanto derivanti
direttamente da norme imperative inderogabili (essendo
oggetto di interesse tanto pubblico quanto privato), un
ruolo preminente va comunque ascritto al consenso del
paziente, quale momento di estrinsecazione di una posi-
zione soggettiva estremamente articolata e complessa,
ma inidonea ovviamente a scriminare da eventuali illeciti
penali (4).
Con l’espressione “responsabilità medica” si intende
quell’aspetto di tutela della salute del cittadino connesso
ai rischi che lo stesso corre nel momento in cui si sottopo-
ne a un trattamento sanitario.
La responsabilità penale del medico sorge quando la
violazione dei doveri professionali che lo riguardano co-
stituisce un reato previsto dal codice penale o da altre
norme (vigenti nel territorio dello Stato) aventi rilevanza
penale.
In particolare, qualunque medico che “per imperizia,
imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di ordini
o discipline nello svolgimento della propria arte o profes-
sione, cagiona ad altri danni f‌isici o psichici o la morte,
soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà
personale in sede civile ad obblighi risarcitori e in sede
ordinistica o deontologica a sanzioni disciplinari” (5).
Ovviamente qualsiasi discussione al riguardo avrà senso
in quanto possa essere dimostrato il nesso di causalità
materiale tra la condotta attiva od omissiva colposa del-
l’operatore sanitario e l’esito dannoso.
Non è, inoltre, suff‌iciente la mera dimostrazione del-
l’errore professionale, poiché sarà in ogni caso necessario
dimostrare anche l’inescusabilità dello stesso e, di conse-
guenza, la sua evitabilità, da cui discendono la prevedibili-
tà e la prevenibilità del danno e la dimostrazione che,con
un diverso comportamento professionale, il danno non
sarebbe stato cagionato (6).
L’errore può riguardare la diagnosi, la terapia (farma-
cologica o chirurgica), e ogni altro aspetto relativo all’assi-
stenza o all’intervento medico. Peraltro, sono necessarie
alcune precisazioni sul signif‌icato attribuibile all’errore
medico. Quest’ultimo non può essere identif‌icato nell’in-
successo del trattamento medico-chirurgico, stante la pa-
cif‌ica classif‌icazione della prestazione medica (eccezion
fatta per quella di chirurgia estetica) quale obbligazione
di mezzi, e non di risultato (7).
La ratio di tale ragionamento sta nel fatto che la me-
dicina non si manifesta come scienza esatta, in particolar
modo se si considera che la stessa si esprime “per statisti-
che che danno una percentuale che non è mai assoluta e
che ammette sempre l’eccezione” e che, inoltre raramente
“si può giungere a casi nei quali l’intervento del medico
si atteggia come adempimento di un’obbligazione di ri-
sultato” essendo lo stesso “banale e collaudato, onde le
statistiche lo contemplano con la sicurezza che deriva da
un’altissima percentuale di esiti positivi” (8).
La rilevanza penale della condotta professionale me-
dica non è, perciò, condizionata dall’eventuale mancato
raggiungimento del risultato a cui è f‌inalizzata, bensì

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