Sulla 'Dichiarazione dei diritti in Internet'. Alcune annotazioni critiche

AutoreLorenzo Nannipieri
CaricaL'A. è assegnista di ricerca presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR; dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso l'Università di Pisa
Pagine127-138
Sulla “Dichiarazione dei diritti in Internet”
Alcune annotazioni critiche
LORE NZO NA NNI PIE RI
SOMM ARI O:1. Inquadramento dell’iniziativa e annotazioni sul metodo seguito – 2.
Un rapido sguardo al contenuto della “Dichiarazione dei diritti” – 3. Brevi osserva-
zioni conclusive
1. INQ UADR AMEN TO DELLINI ZIATIVA E AN NOTAZI ONI SU L METODO
SEG UIT O
Nell’estate del 2014 la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha pro-
mosso la costituzione di una “Commissione per i diritti e i doveri relativi
ad Internet”, con l’obbiettivo dichiarato di adottare «una disciplina che sia
condivisa e che possa trovare concreta attuazione in un ambito più ampio
di quello nazionale ed europeo», prevedendo «forme di regolamentazione
diverse dal canonico modello normativo, costituito esclusivamente da rego-
le e sanzioni», tramite «un approccio più orientato ad individuare princìpi
generali entro i quali bilanciare i diversi diritti in gioco»1.
La “Commissione” ha prodotto un documento intitolato “Dichiarazio-
ne dei diritti in Internet” (approvato nella seduta del 28 luglio 2015), che è
oggetto di questa breve rif‌lessione.
Prima però di soffermarmi sul contenuto della dichiarazione, ritengo uti-
le procedere ad alcune considerazioni di carattere più generale sul metodo
utilizzato in questa occasione, che pare caratterizzato da un certo livello di
informalità.
Infatti, risulta che né la legge né il Regolamento della Camera dei deputati
attribuiscano alla Presidenza o all’Uff‌icio di Presidenza la specif‌ica funzione
di nominare una Commissione di studio, peraltro composta ibridamente da
deputati e membri esterni alla Camera stessa, con il compito di promuovere
l’adozione di documenti aventi natura giuridica.
Pertanto, l’istituzione della Commissione deve ricondursi ad una mera
facoltà di quell’Uff‌icio, da ritenersi quindi pienamente lecita, ma anche ido-
L’A. è assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecnichedell’Informazione Giu-
ridica del CNR; dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso
l’Università di Pisa.
1Seduta n. 1 del 28 luglio 2014, resoconto stenograf‌ico, p. 3.

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