Sulla controversa natura di luci o vedute

AutoreFederico Colletti
Pagine198-200

Page 198

Premessa. - Nel caso in esame il Tribunale di Trani è stato chiamato a comporre un contrasto in materia di finestre e aperture sul fondo del vicino, pronunciandosi sul concetto di «veduta» e la sua distinzione da quello di «luce».

La sentenza suscita particolare interesse in quanto il giudice ha esercitato il libero apprezzamento attribuitogli dalla disciplina processualistica, desumendo il proprio convincimento dalle «caratteristiche obiettive dell'opera in esame»: per la prima volta (almeno a quanto risulta tra le sentenze edite) un tribunale ha qualificato una apertura come veduta piuttosto che come luce sulla base della larghezza dell'opera e della sua distanza dal fondo vicino. Il giudice, infatti, ha stabilito che una apertura larga 30 cm e posta a 117 cm di altezza dal pavimento, permette di «affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente» ai sensi dell'art. 900 c.c., seconda parte.

Breve analisi della disciplina codicistica. - Prima di esaminare il caso, è utile, ai fini di un corretto intendimento dei temi coinvolti, soffermarsi brevemente sulla disciplina codicistica delle finestre o altre aperture, così come disciplinate dalla Sez. VII del Libro III.

L'art. 900 c.c. distingue il genus delle finestre o altre aperture sul fondo del vicino in due species: le luci e le vedute. Stando al codice si definiscono luci le aperture che fanno passare la luce e l'aria ma non consentono di affacciarsi; invece sono vedute o prospetti in senso ampio le finestre o le opere stabili che consentono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o di lato.

Il criterio distintivo tra i due tipi di apertura si basa essenzialmente sulla possibilità o meno di guardare e affacciarsi sul fondo vicino.

È importante stabilire a quale delle due species una data apertura appartenga, perché dall'accoglimento dell'una o dell'altra soluzione dipende l'ampliamento o il restringimento della categoria delle vedute o delle luci, con la rilevante conseguenza di una differente disciplina di riferimento.

Infatti, solo le luci devono attenersi a determinati requisiti stabiliti dall'art. 901 c.c. come, per esempio, la necessaria presenza di una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata metallica con maglie non più grandi di 3 cm quadrati (n. 1 del suddetto articolo). Inoltre, le finestre lucifere devono essere ubicate ad una determinata altezza dal suolo del luogo in cui si trovano (variano a seconda che si collochino al piano terreno oppure ai piani superiori) e dal suolo del fondo vicino (così art. 901, nn. 2 e 3). Il mancato rispetto delle prescrizioni tassativamente indicate dall'art. 901 non implica, tuttavia, alcun mutamento di disciplina e l'apertura continua a essere considerata come luce, anche se irregolare (art. 902, primo comma); in tal caso, la legge si limita soltanto a ribadire che «il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT