Per una legge sull'informatica giuridica: prime osservazioni sul D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322

AutoreEttore Giannantonio
Pagine93-115

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@1. Il Centro elettronico di documentazione detta Corte suprema di Cassazione e il servizio nazionale di informatica giuridica

Il 12 febbraio 1973 veniva ufficialmente inaugurato il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di Cassazione.

Alla cerimonia intervennero molte autorità e lo stesso Presidente della Repubblica; e i numerosi discorsi pronunciati -in quella occasione erano improntati tutti ad un senso di compiacimento e di augurio per i magistrati fautori e realizzatori dell'iniziativa, Pochi, peraltro, erano pienamente convinti della utilità del nuovo sistema e della possibilità di una sua vasta utilizzazione. I più, probabilmente, pensavano che si trattasse di una concessione alla moda elettronica del momento destinata, a dare un'immagine più moderna dell'apparato giudiziario.

In effetti, al momento dell'inaugurazione, il Centro aveva solo quattro archivi, la giurisprudenza civile e penale della Corte di cassazione (archivi Civile e Penale), la giurisprudenza costituzionale (archivio Costit) e un archivio bibliografico (archivio Biblio); inoltre gli archivi erano incompleti, non tutte le massime erano provviste dei numeri dello schema di classificazione e dei codici parlanti; le massime successive al 1972 erano state classificate secondo un nuovo schema, ma non erano state ancora predisposte le tabelle di confronto con il vecchio schema, usato per la classificazione delle massime antecedenti; i documenti degli anni 1964, 1965 e 1966 erano stati memorizzati con una errata tecnica di divisione delle parole negli a capo e pertanto la ricerca con le parole chiavi poteva dare risultati imprecisi; non era ancora utilizzabile il canale delle PT.

La rete dei terminal era molto ristretta: 17 terminali in tutto di cui dieci presso la Corte, uno presso la Procura Generale e altri sei presso le Corti d'appello di maggiore importanza.

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D'altra parte pochissimi magistrati conoscevano il sistema di ricerca e mancava un manuale per l'apprendimento.

Cinque anni dopo, al secondo convegno organizzato dal Centro il 1°, 2 e 3 giugno 1978, erano presenti magistrati di tutti gli uffici giudiziarii ed un folto gruppo di esperti di informatica giuridica provenienti da ogni parte del mondo, I dirigenti del Centro potevano illustrare un impressionante elenco di realizzazioni compiute: 22 archivi che comprendevano tutta la legislazione dal 1860, la giurisprudenza e la dottrina giuridica nonché l'informatica giuridica specializzata, come i contratti collettivi di lavoro, le circolari ministeriali e i regolamenti locali; la rete di trasmissione dati, la più vasta delle retidedicate italiane, con più di 200 terminali; il numero delle ricerche salito dalle 46.984 del 1974 alle 212.818 del 1978 (nel 1981 sarebbero state 370.305).

Il Centro era ormai riconosciuto, anche all'estero, come uno dei più vasti ed avanzati sistemi di informatica giuridica; l'esperto britannico Normann Nunn-Price scriveva, in quello stesso periodo, che la visita al Centro cagionava ad ogni studioso britannico di informatica giuridica un imprevisto e imbarazzante senso di inferiorità.

In effetti il Centro in cinque anni aveva subito uno sviluppo tale da acquisire non soltanto maggiori dimensioni ma, soprattutto, una nuova fisionomia: non era più il sistema elettronico destinato a fornire ai magistrati della Cassazione la giurisprudenza del Massimario, ma un vero e proprio Centro nazionale di informatica giuridica; le sue memorie contenevano qualsiasi tipo di dato giuridico, dalla legislazione alla dottrina, e venivano consultate non soltanto dai magistrati di tutti gli uffici giudiziari, ma anche dai numerosi uffici pubblici collegati e dagli avvocati, procuratori legali e notai ai quali il Ministro di grazia e giustizia eoe circolare in data 5 marzo 1975 aveva concesso l'accesso ai terminali degli uffici giudiziari al fine di acquisire dati sull'impiego del nuovo mezzo di ricerca da parte dei professionisti interessati; e si pensava, quindi, alla estensione del servizio di informazione giuridica a tutti i cittadini.

Infatti, sin dal momento del'inaugurazione, fallerà Direttore del Centro, S.E. Enrico La Porta, aveva espresso il suo parere sulla necessità di istituire «un servizio pubblico, aperto a chiunque ne faccia richiesta, di diffusione delle informazioni memorizzate» (lettera n. 2042 del 28 aprile 1973 e n. 5725 del 12 dicembre 1973); e, anzi, alcuni uffici privati erano già stati collegati «allo scopo di conoscere la qualità e la quantità di traffico delle informazioni richieste da enti privati tipo anche per una migliore regolamentazione del servizio nel-momento in cui questo, giusta la intenzione delle competenti Amministrazioni centrali, verrà esteso ai privati» (lettera al Ministero di grazia e giustizia 16 maggio 1978 n. prot. 562).

La necessità di una estensione del servizio di informazione giuridica a tutti i cittadini era stata posta in rilievo anche nel corso del Convegno del 1978 e nella «relazione sulo stato attuale del Centro elettronico dì documentazionePage 95 della Corte suprema di Cassazione» trasmessa il 17 ottobre 1978 dalla Direzione, del Centro al Ministro di grazia e giustizia.

Il 28 marzo 1979 la Direzione del Centro inviava al Ministero di grazia e giustizia una seconda relazione «sull'estensione del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) agli uffici pubblici che non fanno parte dell'Amministrazione giudiziaria ed ai privati interessati» nonché una bozza di regolamento per l'ammissione al servizio ed uno schema di convenzione.

Sulla base di tale regolamento il Ministero provvedeva a redigere una proposta di decreto presidenziale che, acquisito il parere del Ministero delle Finanze (nota in data 24 novembre 1980), del Ministero del tesoro (nota in data 14 ottobre 1980) e del Consiglio di Stato (pareri in data 10 novembre e 15 dicembre 1981), costituiva il testo del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 pubblicato sulla Gazz. uff, il 27 giugno 1981, n. 175 e intitolato «Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di Cassazione».

Il 9 dicembre 1981 venivano invitati gli enti privati già collegati alla stipula della convenzione. Il primo canone veniva pagato il 18 dicembre 1981; la prima convenzione venivt firmata il 27 dicembre 1981 alle ore 10,30 presso la sede del Ministero in via Arenula.

Il servizio aveva così inizio.

@2. Importanza, e limiti del D.P.R, 21 maggio 1981, n. 322: la necessità di una ulteriore normativa

Il D.P.R. 21 maggio 1981, n, 322 è intitolato «Regolamento per la concessione della utefiza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di Cassazione»; e il termine «concessione» appare ripetuto più volte nel testo del decreto (artt. 3, 4, 5 e 9).

Nel regolamento originariamente predisposto dal Centro, il termine concessione non compariva: venivano, invece, utilizzate espressioni come «ammissione al servizio» e «utenza» o «utenti del servizio», Alcune di queste espressioni sono state recepite dal D.P.R. che, ad esempio, nell'art. 1 parla di «ammissione» e nelPart. 2 di «utenza del servizio»; non sembra peraltro che il decreto abbia voluto attribuire un diverso valore a queste espressioni che risultano usate indifferentemente come sinonimi del termine più frequente di concessione.

D'altra parte di concessione si parla nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato in data 5 febbraio 1980 «(... i rapporti di utenza vanno instaurati tra il Ministero di grazia e giustizia ed i terzi, sulla base di un atto che appa-Page 96re qualificabile come concessione) »; e, soprattutto, nel parere dell'ufficio legislativo del Ministero deie finanze in data 24 novembre 1980 «(... il rapporto giuridico che si instaura tra il Ministero di grazia e giustizia e Putente del servizio sembra possa qualificarsi come concessione - [e tale è, infatti, definito nello stesso schema di regolamento: artt, 2 e segg.] - avuto riguardo sia ala sut natura [provvedimento amministrativo negoziale costitutivo di un diritto ex novo in capo ad un soggetto], sia alle sue caratteristiche generali [la revoca per ragioni di pubblico interesse ex art. 5, la durata limitata ed il tacito rinnovo ex art. 6] e peculiari [determinazione e limitazione delle categoria dei possibili beneficiari del servizio])».

In sostanza si può affermare che l'oggetto del regolamento è costituito dalla disciplina del procedimento necessario per la emanazione del provvedimeato di concessione; va subito osservato che in tal modo il decreto esprime una concezione della informatica giuridica di carattere, direi, dominicale; considera, cioè, le banche di dati giuridici costituite presso il Centro della Cassazione come proprietà esclusiva delo Stato; prevede l'utilizzazione di tali banche da parte dell'Amministrazione centrale a titolo gratuito; subordina l'utilizzazione da parte degli altri soggetti pubblici o privati al pagamento di un corrispettivo ed all'emanazione di un provvedimento concessorio di carattere discrezionale (art. 4) e revocabile (art, 5).

Conseguenze di questo carattere padronale e autoritativo sono la mancanza di un diritto soggettivo dell'utente ad ottenere o conservare il collegamento, l'assoluta mancanza di responsabilità del Centro per qualsiasi disfunzione del servizio o- errori o omissioni; i numerosi divieti che restringono le possibilità di utilizzazione dei dati da parte dell'utente nei limiti più angusti possibili (art. 9).

Se ciò è vero, mi sembra evidente che il D.P.R. n. 322, pur costituendo indubbiamente un momento di grande importanza in quanto con esso si è aperto a tutti il servizio di informazione giuridica, non può tuttavia esaurire la normativa in materia; anzi, ha reso ancora più necessaria l'emanazione di una apposita legge diretta a regolare il settore in un modo e con quella completezza che il decreto, per...

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