Sull'Installazione Ex Novo Dell'Impianto Di Ascensore, Le Varie Fasi

AutorePier Paolo Capponi
Pagine159-165
159
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
Riforma
del condominio
SULL’INSTALLAZIONE
EX NOVO DELL’IMPIANTO
DI ASCENSORE, LE VARIE FASI
di Pier Paolo Capponi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La richiesta all’assemblea. 3. Il divieto di non
rendere le parti comuni inservibili anche a un solo condomi-
no. 4. Il divieto di ledere i diritti soggettivi. 5. Le distanze.
6. Sulla necessità della presenza di un portatore di handi-
cap. 7. Le maggioranze. 8. La ripartizione della spesa. 9. La
possibilità di non partecipare subito all’innovazione. 10. La
partecipazione in un momento successivo. 11. L’installazione
ex art. 1102 c.c. 12. I limiti. 13. L’installazione dell’ascensore
nel vano scale. 14. L’installazione dell’ascensore esterno. 15.
La comunione dell’impianto di ascensore. 16. Sulla necessità
dell’approvazione da parte dell’assemblea. 17. La delibera
che nega l’installazione.
1. Premessa
L’installazione di un ascensore in un edif‌icio in condo-
minio è vista con grande favore dal legislatore.
“L’esistenza dell’ascensore può senz’altro def‌inirsi fun-
zionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento ed è
perciò assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne
l’installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento
e similari.” (Cass. n. 10852/2014).
In particolare, il primo comma dell’art. 2 della legge n.
13/89 (intitolata “Disposizioni per favorire il superamento
e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edif‌ici
privati”), nella sua attuale versione, così come modif‌icata
dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 (c.d. “riforma del condo-
minio”), prevede che “Le deliberazioni che hanno per og-
getto le innovazioni da attuare negli edif‌ici privati dirette
ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
zione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi
di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’in-
terno degli edif‌ici privati, sono approvate dall’assemblea
del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo
1120 del codice civile”.
Al terzo comma dello stesso articolo si precisa che
“Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile”.
D’altro canto, il nuovo art. 1120 del codice civile (inti-
tolato “Innovazioni”), in vigore dal 18 giugno 2013, recita
che “I condomini, con la maggioranza indicata dal secon-
do comma dell’articolo 1136” - n.d.r.: sia in prima che in
seconda convocazione - “possono disporre le innovazioni
che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad og-
getto:
1)…(omissis)…
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le bar-
riere architettoniche, …(omissis)…” (secondo comma)
Il terzo comma dello stesso articolo precisa che “L’am-
ministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta
giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interes-
sato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente
comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del
contenuto specif‌ico e delle modalità di esecuzione degli
interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve
invitare senza indugio il condomino proponente a fornire
le necessarie integrazioni.”.
Il quarto comma aggiunge che “Sono vietate le innova-
zioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro archi-
tettonico o che rendano talune parti comuni dell’edif‌icio
inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condo-
mino.”.
L’art. 1121 del codice civile (intitolato “Innovazioni
gravose o voluttuarie” stabilisce che “Qualora l’innova-
zione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’impor-
tanza dell’edif‌icio, e consista in opere, impianti o manu-
fatti suscettibili di utilizzazione separata” - n.d.r.: è tipico
il caso dell’impianto di ascensore - “i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.” (primo comma)
Il terzo comma conclude che “Nel caso previsto dal pri-
mo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa posso-
no tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione
e di manutenzione dell’opera.” (n.d.r.: di manutenzione
straordinaria).
Inf‌ine, l’art. 1102 del codice civile (intitolato “Uso
della cosa comune”) dispone che “Ciascun partecipante
può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di

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