Sull'esecutività delle sentenze in materia di assicurazione obbligatoria per la R.C.A.

AutoreGiorgio Gallone
Pagine213-222
213
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
Dottrina
SULL’ESECUTIVITÀ DELLE
SENTENZE IN MATERIA
DI ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER LA R.C.A.
di Giorgio Gallone
SOMMARIO
1. L’esecutività delle sentenze prevista in materia di r.c.a.
dall’art. 5 bis del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito
con modif‌icazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39 1. 2. Le
modif‌iche apportate nel 1990 all’art. 282 c.p.c. 3. Il problema
della sentenza che per essere esecutiva dovrebbe essere resa
“a favore di”. 4. Il problema che la sentenza deve “pronun-
ciare condanna”. 5. Le modif‌iche apportate nel 1990 all’art.
283 c.p.c. 6. Primi cenni sui requisiti richiesti per la sospen-
sione dell’eff‌icacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza
di primo grado 54. 7. La ricorribilità per Cassazione ex art.
111 Cost. dell’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza di
sospensione dell’eff‌icacia esecutiva o dell’esecuzione di una
sentenza impugnata.
1. L’esecutività delle sentenze prevista in materia di
r.c.a. dall’art. 5 bis del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito con modif‌icazioni nella L. 26 febbraio 1977,
n. 39 (1)
In tema di azione diretta relativa a danni derivan-
ti dalla circolazione dei veicoli a motore l’esecutività ex
lege delle decisioni di primo grado fu introdotta nel 1977,
quindi ben tredici anni prima delle modif‌iche apportate
dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, all’art. 282 c.p.c. (di cui
parleremo specif‌icamente nel paragrafo successivo) (2).
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modif‌i-
cazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, introdusse l’art. 5
bis, il quale così disponeva: “le sentenze che pronunciano
condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle
indennità spettanti a norma della presente legge, e dalla
L. 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecu-
tive” (3). In subiecta materia è stato, pertanto, il legisla-
tore speciale del 1976 ad imporre l’esecuzione provvisoria
ope legis delle sentenze, rese dal Giudice di primo grado,
di condanna ad un risarcimento in favore del danneggiato
da sinistro stradale (4). Trattandosi di una disposizione di
carattere processuale la stessa si applicava alle sentenze
depositate successivamente all’entrata in vigore della leg-
ge, ancorché aventi per oggetto fatti verif‌icatisi in prece-
denza (5).
La ratio dell’art. 5 bis era quella di rendere sollecito il
pagamento dell’assicuratore (6), rappresentando la nor-
ma il risultato di una scelta politica effettuata dal legisla-
tore speciale per garantire, nel sistema dell’assicurazione
obbligatoria per la r.c.a., una più eff‌icace tutela del dan-
neggiato contro il pericolo che le lungaggini giudiziarie si
risolvessero per quest’ultimo in un concreto pregiudizio
(7). La disposizione si inseriva in un complesso sistema
normativo fatto di prescrizioni, rivolte alle imprese, ten-
denti ad impedire comportamenti dilatori da parte delle
stesse, così favorendo una sollecita def‌inizione delle con-
troversie di carattere risarcitorio attraverso un pronto
pagamento a favore dei danneggiati da sinistro stradale
(8). È stato opportunamente osservato in dottrina come
la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado
tendeva a demotivare ed a disincentivare le resistenze ad
oltranza per f‌ini defatigatori, e mirava ad eliminare gli ap-
pelli meramente dilatori, facendo giungere al secondo gra-
do di giudizio soltanto le controversie davvero meritevoli
di un nuovo esame (9).
Trattandosi di una norma eccezionale (10), per la qua-
le, quindi, si imponeva un’interpretazione restrittiva (11),
la stessa, secondo la S.C., trovava applicazione esclusiva-
mente nei confronti dell’impresa di assicurazione, e non
anche di altri soggetti che dovevano rispondere dell’illeci-
to, quali il proprietario, e, se persona diversa, il conducen-
te del veicolo investitore (12). L’art. 5 bis della L. 39/1977
operava, infatti, soltanto nell’ipotesi di azione diretta, e
non anche in quella di domanda ex art. 2054 c.c.: secondo
la giurisprudenza di legittimità quest’ultima, infatti, era
un’azione del tutto indipendente dal contratto di assi-
curazione (13). Qualora, però, a fronte di una domanda
aquiliana ex art. 2054 c.c. il responsabile del danno avesse
chiamato in garanzia l’impresa di assicurazione che co-
priva la sua responsabilità la sentenza doveva allo stesso
modo intendersi provvisoriamente esecutiva (14).
In tutti i casi la provvisoria esecutività operava, co-
munque, esclusivamente nei limiti delle somme comprese
nel massimale di polizza (15).
Per quanto attiene al destinatario di tale previsione lo
stesso era soltanto la parte immediatamente danneggia-
ta dal sinistro stradale, e, ad avviso della S.C., pure l’en-
te previdenziale che agiva per il rimborso delle somme
anticipate a favore del proprio assicurato-danneggiato.

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