LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 2013, n. 5 - Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale. (13R00322)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 14 maggio 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato nessuna richiesta di referendum e' stata presentata IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni sull'elezione del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 1. Alla scadenza della legislatura in corso, l'elezione del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano avviene, per quanto compatibile, in applicazione della disciplina contenuta nella legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, recante «Testo unico delle leggi regionali per la elezione del consiglio regionale», nonche' in applicazione delle disposizioni della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante «Disposizioni sull'elezione del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003» e dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3, recante «Disposizioni sull'elezione del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2008», secondo le modifiche e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. Salvo quanto disposto dalla legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, le funzioni che la legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, attribuisce alla/al presidente della giunta regionale e alla giunta regionale sono attribuite, rispettivamente, alla/al presidente della Provincia e alla giunta provinciale. 3. Al comma 12 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, dopo le parole «in triplice esemplare» sono aggiunte le seguenti parole «, anche a colori.». 4. Alla fine del comma 13 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, e' aggiunto il seguente periodo: «I tre esemplari di contrassegno da presentare a corredo delle candidature ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, possono essere anche a colori.». 5. Al comma 13 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, sono aggiunti i seguenti periodi: «In ciascuna lista nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi delle candidate/dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' piu' prossima.». 6. Al comma 14 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, le parole «nell'ultima elezione regionale» sono sostituite dalle seguenti «nell'ultima elezione del Consiglio provinciale». 7. Al comma 15 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo...

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