Sull'Assemblea Del Supercondominio, Quando I Partecipanti Sono Complessivamente Più Di Sessanta

AutoreRenato Del Chicca
Pagine407-408
407
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
Riforma
del condominio
SULL’ASSEMBLEA
DEL SUPERCONDOMINIO,
QUANDO I PARTECIPANTI
SONO COMPLESSIVAMENTE
PIÙ DI SESSANTA
di Renato Del Chicca
Sull’argomento oggetto di queste mie considerazioni,
nel numero 2/2017 di questa Rivista sono stati pubblicati
la sentenza n. 9844 del Tribunale civile di Milano, Sezione
XIII del 30 agosto 2016 e un articolo di ANTONIO SCARPA.
Concordo con quanto scritto da quest’ultimo all’inizio
dell’articolo, evidentemente in riferimento alla legge 11
dicembre 2012, n. 220, che ci sono “delle leggi che sono
come il vino cattivo, passano gli anni e peggiorano”.
Lo stesso autore, nel prosieguo, ricorda che tutti, leg-
gendo il comma 3 dell’art. 67 disp. att. c.c., hanno f‌inora
inteso che l’obbligo di nomina del rappresentante sussi-
stesse solo quando si fosse in presenza di una pluralità
di edif‌ici compresi in un più ampio contesto connotato
dall’esistenza di parti comuni ex art. 1117 c.c. (quali, ad
esempio, il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di il-
luminazione e quello fognario, il locale della portineria e
l’alloggio del portiere, ecc.).
Ma, secondo lo SCARPA, “il senso fatto palese dal signi-
f‌icato proprio delle parole (art. 12 delle preleggi) utilizzato
negli art. 67, comma 3, disp. att. c.c. e 1117 bis c.c. porta al-
lora a ritenere che anche in caso di unico edif‌icio composto
di più unità immobiliari aventi parti comuni ai sensi dell’art.
1117 c.c., quando i condomini siano in totale più di sessanta,
la gestione ordinaria delle parti comuni del pur unico edif‌i-
cio viene aff‌idata all’assemblea dei rappresentanti”.
Questa tesi, per quanto originale, non mi convince e
non la reputo sostenibile solo che si osservi come il comma
4 dell’art. 67 disp. att. prescriva in maniera inequivoca che
“il rappresentante risponde con le regole del mandato e
comunica tempestivamente all’amministratore di cia-
scun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte
dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’ammi-
nistratore riferisce in assemblea”.
Certo il testo dell’art. 1117 bis non è un modello di per-
fezione, ma a mio parere non può, tra l’altro, essere inter-
pretato, come invece fa lo SCARPA, nel senso che “Quando
le unità immobiliari appartenenti a distinti condomini ed
aventi parti comuni ex art. 1117 c.c. siano oltre dieci, è
pure necessario formare il regolamento (art. 1138, comma
1, c.c.).” per il semplice motivo che quest’ultimo articolo
prescrive letteralmente che “Quando in un edif‌icio il nu-
mero dei condomini è superiore a dieci, deve essere for-
mato un regolamento . . .”.
La citata sentenza del Tribunale di Milano, estensore
Rota, era chiamata a giudicare una delibera, presa dai
rappresentati dei condomini, di revoca dell’amministrato-
re del Supercondominio e di nomina del revisore ex art.
1130 bis c.c.
La pronuncia premette che “la nuova disciplina del Su-
percondominio ha sollevato notevoli problemi applicativi
a causa del testo normativo stringato e approssimativo
sollevando vivaci discussioni in dottrina e tra i pratici che
si sono cimentati per effettuare un’esaustiva ricostruzione
della materia in esame “, ma io mi sento di sostituire que-
sta alquanto edulcorata def‌inizione del testo normativo
con quella di imperfetto e lacunoso.
Il Tribunale di Milano nella sentenza in questione scri-
ve che l’art. 67 disp. att. c.c. “ad esempio, non ha previsto
adeguati meccanismi tramite i quali raccordare la convo-
cazione dell’assemblea ai f‌ini della nomina del rappresen-
tante dei singoli plessi formanti il Supercondominio con
la successiva assise supercondominiale . . .”, ma nulla dice
sulla assurda maggioranza, assai diff‌icilmente raggiungibi-
le, richiesta per la designazione di ciascun rappresentan-
te: un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edif‌icio.
La pronuncia prosegue sostenendo: “Controversa ri-
sulta poi la questione afferente la spettanza della legit-
timazione attiva a chiedere la revoca giudiziale dell’am-
ministratore del Supercondominio nei casi in cui ciò
sia consentito dalla legge nonché l’individuazione della
composizione dell’organo chiamato a discutere su di essa
nel caso di richiesta di revoca avanzata dai condomini: il
potere di richiedere la revoca dovrebbe spettare ai singoli
compartecipanti al Supercondominio in quanto parti man-
datari che sono pertanto legittimati a dolersi di eventuali
inadempienze contrattuali dell’amministratore di Super-
condominio, mentre non è chiaro che l’assemblea chia-
mata eventualmente a decidere su di essa debba essere
composta dai rappresentanti dei singoli condomini o da
tutti i compartecipanti al Supercondominio, potendo esse-

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