LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 10 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 7 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'art. 8-ter, sostituzione dell'art. 23, inserimento dell'art. 23-bis, modificazioni all'art. 24, modificazioni all'art.

29, modificazioni all'art. 30-bis, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni 1. Dopo l'art. 8-bis della 1.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

'Art. 8-ter (Determinazione delle risorse e della gestione). - 1.

In attuazione dell'art. 70, comma 2, dello Statuto, dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l'Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, puo' avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 16.

A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l'Assemblea il valore di riferimento e' quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario.

  1. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. gli stanziamenti di spesa impegnati per il personale dell'Assemblea legislativa nell'ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituiscono il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della spesa per il personale dell'Assemblea legislativa;

    2. la spesa totale sostenuta per il trattamento...

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