DECRETO 13 dicembre 2001, n. 489 - Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 114; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli articoli 138 e 139; Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, com-ma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica; Atteso l'obbligo di emanare con regolamento le norme integrative all'articolo 114 del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; Sentito il Ministro dell'interno; Acquisito il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute; Sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva nella adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso contenute; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).

"Art.1 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione e' elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria e' gratuita.

In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sara' introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di eta', a conclusione del quale i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore e' garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreo legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte piu' confacenti alla propria personalita' e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n.

196.

3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della societa' e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, e' rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo gia' negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalita' previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine e' autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.

9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT