LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 2010, n. 22 - Modificazioni della legge sul personale della Provincia, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale sull'attivita' amministrativa, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, della legge provinciale sui giovani, della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di personale e organizzazione.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 9 novembre 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'art. 1 bis nella legge sul personale della Provincia 1. Dopo l'art. 1 della legge sul personale della Provincia e' inserito il seguente:

'Art. 1 bis Ambiti della disciplina del rapporto di lavoro riservati alla legge e alla contrattazione collettiva 1. Sono regolate con legge oppure con atti normativi o amministrativi, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, le seguenti materie:

  1. le responsabilita' giuridiche relative ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

  2. gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della loro titolarita';

  3. i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

  4. i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

  5. i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva;

  6. la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

  7. ogni altra materia disciplinata direttamente da questa legge, ferma restando l'esclusione della disciplina prevista dal comma 2.

    1. La contrattazione collettiva provinciale regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.'.

    Art. 2

    Modificazione dell'art. 2 della legge sul personale della Provincia 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 2 della legge sul personale della Provincia sono inserite le parole: 'I dirigenti generali e i dirigenti svolgono in autonomia le funzioni relative alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi della Giunta provinciale.'.

    Art. 3

    Modificazione dell'art. 6 della legge sul personale della Provincia 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge sul personale della Provincia e' inserita la seguente:

    'b bis) prevedere adeguate procedure di controllo della produttivita' delle strutture pubbliche anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.'.

    Art. 4

    Modificazione dell'art. 7 della legge sul personale della Provincia 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge sul personale della Provincia e' inserita la seguente:

    'a bis) il riconoscimento del merito nei confronti del personale sulla base dei risultati conseguiti e conformi ai criteri adottati annualmente dalla Giunta provinciale;'.

    Art. 5

    Modificazioni dell'art. 8 della legge sul personale della Provincia 1. All'art. 8 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

  8. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    '2 bis. La mobilita' ed il comando da e verso enti e la messa a disposizione verso enti e societa', sono disposti, nel rispetto della vigente disciplina normativa e contrattuale, con provvedimento del dirigente generale competente in materia di personale.';

  9. dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    '3.1. In relazione a quanto previsto dal comma 2, il Presidente della Provincia, secondo le modalita' di cui all'art. 61 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), puo' autorizzare la messa a disposizione, a tempo pieno o parziale, di personale dipendente della Provincia autonoma di Trento in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale per assumere temporaneamente le funzioni di segretario comunale nei comuni, nei comprensori e nelle comunita' previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in attesa della copertura definitiva del posto o per fini sostitutori. A questo personale competono, per la durata dell'incarico, il trattamento economico e i rimborsi spese stabiliti dal contratto collettivo di lavoro.'.

    Art. 6

    Modificazione dell'art. 9 della legge sul personale della Provincia 1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge sul personale della Provincia e' inserito il seguente:

    '4 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma la Provincia disciplina con regolamento l'istituto della mobilita' volontaria interna, previo confronto con le organizzazioni sindacali.'.

    Art. 7

    Sostituzione dell'art. 11 della legge sul personale della Provincia 1. L'art. 11 della legge sul personale della Provincia e' sostituito dal seguente:

    'Art. 11

    Informazione sindacale 1. I contratti collettivi provinciali disciplinano le relazioni sindacali e gli istituti di partecipazione.'.

    Art. 8

    Modificazione dell'art. 15 della legge sul personale della Provincia 1. Nel comma 3 bis dell'art. 15 della legge sul personale della Provincia le parole: 'a 27 delle quali puo' essere affidata la posizione funzionale di dirigente generale o l'incarico speciale previsto dall'art. 27, comma 2, secondo periodo' sono sostituite dalle seguenti: 'a 21 delle quali puo' essere affidata la posizione funzionale di dirigente generale o, nel limite di 6, l'incarico speciale previsto dall'art. 27, comma 2, secondo periodo'.

    Art. 9

    Modificazioni dell'art. 16 della legge sul personale della Provincia 1. AI comma 1 dell'art. 16 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

  10. nella lettera c) le parole: 'e curano i rapporti sindacali' sono sostituite dalle seguenti:

    'curano i rapporti sindacali e assumono la responsabilita' in ordine alla verifica della produttivita' del personale ad essi assegnato';

  11. la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

    'g) propongono alla Giunta provinciale, avvalendosi dell'avvocatura della Provincia, la promozione e la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente; provvedono direttamente alle conciliazioni in materia di lavoro, ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e ai procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di cassazione, qualora ci si avvalga della facolta' di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati;';

  12. la lettera j) e' sostituita dalla seguente:

    'j) dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori, compresi i compensi di produttivita', nel rispetto dei contratti collettivi;'.

    Art. 10

    Modificazioni dell'art. 17 della legge sul personale della Provincia 1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

  13. nella lettera b) le parole: 'e all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate' sono sostituite dalle seguenti: 'all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e assumono la responsabilita' in ordine alla verifica della produttivita' del personale assegnato';

  14. la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

    'e) dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori, compresi i compensi di produttivita', nel rispetto dei contratti collettivi;';

  15. la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

    'g) propongono, nei limiti delle funzioni attribuite ed avvalendosi della struttura competente, alla Giunta provinciale la promozione o la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente; in caso di conciliazioni in materia di lavoro, di giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e di procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di cassazione, qualora ci si avvalga della facolta' di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati, provvede il dirigente competente, in relazione alle competenze affidate;'.

    Art. 11

    Modificazione dell'art. 18 della legge sul personale della Provincia 1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge sul personale della Provincia e' inserito il seguente:

    '1 bis. I dirigenti generali e i dirigenti sono inoltre responsabili per l'omessa segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l'omessa vigilanza sulla produttivita' e sull'efficienza della propria struttura nonche' per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilita'. In tali casi la retribuzione di risultato spettante puo' non essere corrisposta fino a concorrenza della relativa misura in proporzione alla gravita' delle inadempienze riscontrate. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 51 e 52.'.

    Art. 12

    Modificazioni dell'art. 19 della legge sul personale della Provincia 1. All'art. 19 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:

  16. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    '2. Il nucleo di valutazione e' nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed e' composto da non piu' di cinque esperti scelti fra persone di elevata professionalita' con specifiche competenze...

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