Sul pubblico ministero nel processo civile

AutoreCosima Ilaria Buonocore
Pagine55-72
C. I. Buonocore
Sul pubblico ministero nel processo civile
COSIMA ILARIA BUONOCORE
SUL PUBBLICO MINISTERO
NEL PROCESSO CIVILE*
S: 1. Introduzione. – 2. Origine e natura del p.m. – 3. Le funzioni e i po-
teri del p.m. – 4. Continua. Il potere di impugnazione e l’intervento del p.m. in
Cassazione. – 5. Forme, termini, mancato intervento e responsabilità del p.m. –
6. Conclusioni e prospettive.
Il p.m., in uno Stato liberale e democratico, do-
vrebbe avere assai poco a che vedere col processo ci-
vile, nel quale l’interesse pubblico è abbondantemen-
te tutelato e protetto dalla presenza del giudice.
F. C, L’agonia del pubblico ministero, in
Foro it., 1993, I, c. 14.
1. – Il pubblico ministero nell’ordinamento italiano è preordinato alla
protezione dell’interesse pubblico, della collettività, e alla persecuzione delle
eventuali sue violazioni. Le sue nalità e i suoi compiti sono consentanei in
via primaria all’esercizio dell’azione penale, per il quale è titolare esclusivo
del potere di azione.
La sua presenza è, pertanto, legata al fatto che l’interesse alla punizione
dei reati è pubblico ed indisponibile, anche quando si afanca ad un conco-
mitante interesse dei privati, e mal si concilia con la natura e gli scopi del
processo civile, il quale, invece, è sede, per elezione, della tutela degli inte-
ressi privati disponibili, rimessi alla volontà dei litiganti1.
* Il presente lavoro riproduce, con alcuni adattamenti e aggiunta di note, l’intervento tenuto a
Varsavia il 16 maggio 2011, in occasione del convegno «Crisi della divisione dei poteri» svoltosi
presso la Facoltà giuridica dell’Università degli studi di Lazarski, in Varsavia ed organizzato dal
Cediclo – Centro di Studi, Diritti e Culture Latine e Pre-Latine ed Orientali – dell’Università degli
studi di Bari e dalla Facoltà di Lazarki. L’origine rende ragione del tenore discorsivo.
1 Sul pubblico ministero nel processo civile, v. F. C, L’agonia del pubblico ministero
nel processo civile, in Foro it., 1993, I, c. 12 ss. e in Materiali per lo studio dell’ordinamento giudi-
ziario, Esi, Napoli, 2001, p. 185 ss.; I., Mantenimento per i gli naturali, competenza del giudice
e intervento del p.m., in Foro it., 1997, I, c. 62 ss.; E. A, Il pubblico ministero nel nuovo
processo civile, in Riv. dir. proc., 1941, I, p. 212 ss.; F. C, Mettere il pubblico ministero
56 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV
Alla luce di queste connotazioni del ruolo del p.m., la sua presenza nel
processo civile ha destato ragionevoli e fondate perplessità, perché, nel par-
tecipare, dà luogo a rilevanti anomalie, a causa della sua doppia anima, di
parte e di magistrato: come parte non può essere condannato al pagamento
delle spese e le stesse non gli possono essere refuse nel caso di soccomben-
za della controparte del giudizio; come magistrato, mantiene le medesime
prerogative dei suoi colleghi addetti alla «giudicante», ma non può emettere
sentenze.
Le specicità, pertanto, sono diverse e giusticano una riconsiderazione
dell’istituto, non foss’altro che per rileggere i contorni della gura del p.m.
nel processo civile, per il quale appare utile partire dal fondamento norma-
tivo, che si rinviene essenzialmente: a) nella Costituzione; b) nel c.p.c. e
nelle disposizioni di attuazione al c.p.c.; c) nel codice civile; d) nelle norme
sull’ordinamento giudiziario; e) nelle leggi emanate all’indomani dell’unità
d’Italia (r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626 e l. 8 giugno 1890, n. 6878); f) e della
caduta del fascismo (d.lgt. 31 maggio 1946, n. 511).
La Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947 (ed entrata in vigore il
gennaio 1948), dopo aver affermato all’art. 104 il principio secondo il quale
la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere, e all’art. 107 che i magistrati sono inamovibili e si distinguono fra
loro solo per diversità di funzioni, aggiunge, a proposito del p.m. che egli
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario (107, ult. comma), e che la legge gli assicura la stessa indipen-
denza riservata ai giudici delle giurisdizioni speciali (108, ult. comma).
al suo posto, in Riv. dir. proc., 1953, I, p. 257 ss.; S. S, In tema di legittimazione del pubblico
ministero nel processo civile, in Giur. it., 1951, I, 2, p. 384 ss.; I., Diritto processuale civile6, Ce-
dam, Padova, 1959, p. 58 e ss.; M. V, Il pubblico ministero nel processo, I e II, Zanichelli,
Bologna, 1965 e 1970; I., Sulla tipicità dell’azione civile del pubblico ministero, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1979, p. 419 ss.; I., Pubblico ministero in diritto processuale civile, in Digesto disc.
priv., sez. civ., XVI, Utet, Torino, 1997, p. 140 ss.; V. V, Il pubblico ministero nel processo
civile italiano, in Riv. dir. proc., 1974, p. 296 ss.; M.T. Z, Diritto processuale civile6, I,
Giuffrè, Milano, 1964, p. 240 ss.; S. C, Manuale di diritto processuale civile, Utet, Torino,
1955, p. 107; G. M, Il p.m. nel processo civile e la condanna nelle spese giudiziali, in
Riv. dir. proc., 1953, I, p. 239 ss.; F. S-L. D B, Pubblico ministero (dir. proc. civ.), in
Novissimo dig. it., XIV, Utet, Torino, 1967, p. 536 ss.; E. G, voce Pubblico ministero, in Enc.
giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, p. 1 ss.; F. M D R, voce Pubblico ministero, in
Enc. dir., XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1077 ss.; G. B, Istituzioni di diritto processuale
civile, I, Cacucci, Bari, 2009, p. 153 ss.; E.T. L, Manuale di diritto processuale civile7, I,
Giuffrè, Milano, 2007, p. 125 ss.; G. M, Manuale di diritto processuale civile5, I, Ce-
dam, Padova, 2009, p. 133 ss.; N. P, Manuale del processo civile2, Giuffrè, Milano, 2010, p.
163 ss.; A. P P, Lezioni di diritto processuale civile5, Esi, Napoli, rist. 2010, p. 295 ss.;
C. P, Il processo civile. Sistema e problematiche2, I, Giappichelli, Torino, 2010, p. 305 ss.; G.
V, Diritto processuale civile, I, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 186 ss.; E. R-M. V-
, Diritto processuale civile, Giuffrè, Milano, 2011, p. 63 ss.; C. M, Diritto processuale
civile21, I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 457 ss.; G. A-F. D S-L. M, Corso
base di diritto processuale civile3, Cedam, Padova, 2008, p. 203 ss.; L.P. C, Lezioni sul
processo civile5, (a cura di L.P. C-C. F-M. T), I, Il Mulino, Bologna, 2011,
p. 202 ss.; C. C, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Giappichelli, Torino, 2010, p.
232 ss.; F.P. L, Diritto processuale civile6, I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 145 ss.; G. S,
Ordinamento giudiziario e forense3, Giuffrè, Milano, 2010.

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