DELIBERAZIONE 16 marzo 2012 - Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento. (12A03507)

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA

SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di verificare le linee di indirizzo della gestione e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale;

Visto l'art. 6 comma 5-ter del decreto n. 252/2005 che prevede che le forme pensionistiche complementari definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti;

Visto l'art.6, comma 5-quater, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il potere di definire le modalita' con cui le forme pensionistiche danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi e le tecniche di gestione del relativo rischio e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute;

Visto sempre l'art. 6, comma 5-quater, del decreto n. 252/2005 nella parte in cui stabilisce che il documento sulla politica di investimento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari della forma pensionistica o dei loro rappresentanti che lo richiedano;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il potere di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del medesimo decreto ed essere iscritte all'Albo;

Visto l'art. 15-quinquies del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del medesimo decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 22 luglio 2011;

Adotta le seguenti disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Le presenti Disposizioni si applicano a tutte le forme pensionistiche complementari iscritte all'Albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 che hanno un numero di aderenti (da intendersi quali iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) non inferiore a 100. Ai fini del calcolo della predetta soglia si prende a riferimento, in sede di prima applicazione, la situazione in essere al 31 dicembre 2011 e, per gli anni successivi, quella riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono, invece, esclusi i fondi pensione preesistenti interni costituiti come mera posta contabile nel passivo del bilancio di societa' o enti.

  2. Le forme di cui al comma 1 danno attuazione alle presenti Disposizioni in maniera proporzionata alla dimensione della forma, al modello gestionale adottato e al grado di complessita' della gestione. Le presenti Disposizioni si applicano anche alle societa' che gestiscono le forme di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252/2005, ovvero all'interno delle quali sono costituiti fondi pensione; dette societa' tengono conto, quanto ai profili organizzativi inerenti le funzioni e l'attribuzione delle responsabilita' interne, delle rispettive normative di settore.

    Art. 2

    Documento sulla politica di investimento

  3. L'organo di amministrazione di ciascuna forma pensionistica delibera un documento sulla politica di investimento (di seguito: documento).

  4. Il documento ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica intende attuare per ottenere, dall'impiego delle risorse affidate, combinazioni rischio-rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti.

  5. Il documento individua:

    1. gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria;

    2. i criteri da seguire nella sua attuazione;

    3. i compiti e le responsabilita' dei soggetti coinvolti nel processo;

    4. il sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti.

  6. Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre anni. I fattori considerati ai fini dell'eventuale modifica della politica di investimento sono riportati in apposita deliberazione.

  7. In un'apposita sezione del documento sono annotate le modifiche apportate nell'ultimo triennio, una sintetica descrizione delle stesse e le date in cui sono state effettuate.

  8. Il documento deve essere trasmesso, in sede di prima definizione e, in seguito, in occasione di ogni sua modificazione:

    1. agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile della stessa;

    2. ai soggetti incaricati della gestione finanziaria e alla banca depositaria;

    3. alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione.

  9. Il documento non costituisce parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'aderente all'atto dell'adesione e nel corso del rapporto di partecipazione. Esso andra' comunque reso disponibile a richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti.

  10. Le informazioni riportate nella Nota informativa dovranno essere coerenti con le indicazioni sulla politica di investimento riportate nel documento.

  11. Gli eventuali contratti che la forma pensionistica...

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