Sul condominio parziale

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine176-177

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che la decisione della Corte di merito, che ha dichiarato la proprietà comune del corridoio ai sensi dell'art. 1117 c.c., può essere condivisa ove si ammetta, come è ormai acquisito, sia in dottrina sia nella giurisprudenza di legittimità, la costituzione ex lege del cosiddetto «condominio parziale», istituto che si configura quando, servendo un bene, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, in modo esclusivo al godimento di una sola parte dell'edificio in condominio, oggetto di un autonomo diritto di proprietà, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene.

La decisione è da condividere.

In senso conforme si è affermato che nel condominio di edifici - in mancanza di una specifica contraria previsione del titolo costitutivo - la destinazione all'uso e al godimento comune, nella quale si sostanzia la presunzione legale di proprietà comune di talune parti dell'edificio in condominio, deve risultare da elementi obiettivi, e cioè dalla attitudine funzionale del bene al servizio dell'edificio, considerato nella sua unità, e al godimento collettivo, prescindendosi dal fatto che il medesimo sia o possa essere utilizzato da tutti i condomini. Per contro quando il bene, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, serva in modo esclusivo al godimento di una parte dell'edificio in condominio, la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, viene meno il presupposto per affermare la condominialità del bene estesa a tutti i condomini, giacché la destinazione particolare vince la presunzione legale di comunione, alla stessa stregua di un titolo contrario (Cass., 29 dicembre 1987 n. 9644; Cass., 11 agosto 1990 n. 8233, in questa Rivista 1991, 64).

Dal condominio parziale discende che solo in tale ambito può e deve esplicarsi il diritto di utilizzazione riconosciuto dalla legge (art. 1102 del c.c.) al singolo condomino, fermo restando che la misura dell'uso deve essere commisurata alla quota di partecipazione alla proprietà comune. Ne segue, pertanto, che legittimamente un condomino realizza un'apertura nel muro comune al fine di mettere in comunicazione due unità immobiliari (di sua proprietà) comprese nello stesso condominio (Cass., 18 giugno 1998 n. 6069).

Si è altresì ritenuto che l'art. 1117 c.c. del 1942, applicabile anche ad una controversia di condominio sorta nella...

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