DECRETO 12 maggio 2011 - Suddivisone in zone della rete nazionale di trasmissione ai sensi dell''articolo 3, comma 12, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (11A07370)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1 che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita');

Visto il decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 10 e seguenti, promuove interventi riguardanti la riforma della disciplina e dell'organizzazione del mercato elettrico, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica;

Visto il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 12, prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorita', sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento (di seguito: Terna), puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre macro-zone;

Visto il decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 13 prevede che, decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo, la relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2009 recante «Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 10 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici.» che all'art. 3, comma 5 prevede che l'implementazione della regola di formazione del prezzo dell'energia elettrica di cui al comma 4 del medesimo articolo, deve basarsi sulla valutazione di alcuni elementi, tra i quali l'evoluzione delle attuali zone di mercato a seguito dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale operato da Terna, tenendo conto dei tempi per la realizzazione delle opere e della necessita' di preservare la stabilita' regolatoria della configurazione zonale per periodi di durata triennale di eventuali determinazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge n. 2/2009 di conversione del decreto legge 28 novembre 2008...

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