Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del l'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernente il regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e decreto ministeriale del 20 luglio 199...

Il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, come modificato ed integrato dal D.M. n. 319 del 31 luglio 1997, di seguito denominato "regolamento", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base della deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

L'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso le agevolazioni previste dalla suddetta legge 488/92 al settore turistico-alberghiero. In ottemperanza a quanto disposto dal predetto articolo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 29 ottobre 1998, sono stati fissati le attivita' e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.

Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta alle imprese del settore turistico-alberghiero, si forniscono le seguenti indicazioni, nonche', tra l'altro, in allegato, il facsimile del modulo di domanda, l'elenco della documentazione da allegare a quest'ultima e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il sistema agevolativo e' applicato attraverso bandi semestrali. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascun semestre, la concessione di un contributo in c/capitale alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a fronte di iniziative concernenti investimenti produttivi. Le risorse finanziarie di ciascun semestre sono pari alla meta' di quelle disponibili per il relativo anno, fatta salva la facolta' del Ministro di modificare tale riparto, con proprio decreto, sulla base dell'ammontare di dette risorse annuali; puo' essere, altresi' prevista l'emanazione di un unico bando annuale.

1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative in una specifica graduatoria di merito, diversa da quella relativa alle imprese estrattive/manifatturiere e di servizi, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area regionale e per il bando di riferimento. Per l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale di banche o di societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con lo stesso convenzionate. La posizione dell'iniziativa nella graduatoria di merito e' determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti quattro indicatori

- valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo - numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo - .fo on - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta - .fo on - punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base di specifiche priorita' regionali.

Il valore di ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5% nel caso in cui l'impresa abbia gia' aderito o aderisca, entro l'esercizio a "regime" del programma agevolato, al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001.

1.3 Le graduatorie vengono formate entro il mese successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore delle iniziative il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria, tenendo conto di una riserva del 50% in favore delle piccole e medie imprese ed assegnando, comunque, alle grandi imprese le somme di tale riserva eventualmente non utilizzate nella graduatoria medesima.

1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione provvisoria. Il Ministero accredita le quote relative a ciascuna iniziativa, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, quando e' verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che l'iniziativa abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o piu' delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio posto a base del calcolo el primo degli indicatori di cui al precedente punto 1.2. La prima quota puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.

1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.

Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.

2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attivita' di gestione delle strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n.

217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico- alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu' e rifugi alpini), quelle che gestiscono le eventuali ulteriori attivita' indicate da ciascuna singola regione, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del D.M. 20.7.98 e che sono approvate dal Ministero e pubblicate sulla GURI con apposito decreto ministeriale, nonche' le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della predetta legge 217/83.

Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti organico e funzionale nell'ambito di un'unita' locale di cui hanno piena disponibilita', anche se non a titolo di proprieta', per lo svolgimento di un'attivita', tra quelle ammesse dalla presente normativa, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valida, come desumibile dal business plan. Lo svolgimento o la possibilita' di svolgere la detta attivita' deve risultare, fin dalla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni, dal certificato di iscrizione al registro delle imprese e, in particolare, dall'attivita' dichiarata, per quanto concerne le imprese individuali, o dall'oggetto sociale, per tutte le altre imprese.

Tale unita' locale deve essere ubicata in una delle medesime aree individuate dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei Fondi Strutturali Obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma. Tali aree sono quelle indicate nell'Allegato n. 1.

I predetti soggetti, fin dalla data di sottoscrizione del modulo di domanda, devono essere regolarmente costituiti, e cioe' devono essere gia' iscritti al registro delle imprese, e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla nuova disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tale nuova definizione

e' definita piccola e media l'impresa che

1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU/EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU/EURO 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); e' definita piccola l'impresa che

1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU/EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU/EURO 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m).

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Ai fini di cui sopra

  1. il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale...

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