PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003 - Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto Dispone

  1. Definizioni.

    1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per

    decreto, il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18; misuratori, gli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1992, alla certificazione

    a) delle operazioni previste dal comma 1 del predetto art. 12; b) delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112; verificazione periodica di un misuratore, od anche verificazione, la procedura valutativa della conformita' fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicita'; ufficio finanziario, un ufficio finanziario competente per l'esecuzione dei controlli di conformita', ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto delle nuove strutture conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; laboratorio di verificazione periodica, od anche laboratorio abilitato, un laboratorio abilitato all'esecuzione della verificazione periodica di misuratori fiscali dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione; tecnico, il tecnico che effettua la verificazione periodica su incarico del laboratorio abilitato; utente di misuratore, od anche utente, il contribuente che ne ha comunicato l'installazione ai sensi dell'art. 8 del decreto; fabbricante, un produttore o importatore di misuratori fiscali; marchio identificativo, il marchio identificativo dei centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto; fabbricante abilitato, fabbricante con sistema di garanzia della qualita' certificato e sorvegliato, abilitato dall'Agenzia delle entrate ad eseguire direttamente i controlli di conformita' degli esemplari prodotti a termini dell'art. 7, ultimo comma, del decreto; sigillo identificativo, il sigillo identificativo attribuito a tecnico incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformita' o di verificazione periodica, previsto nel provvedimento che abilita il relativo produttore o laboratorio all'esecuzione predetta; sigillo fiscale, il bollo fiscale di cui all'art. 7 del decreto, il sigillo identificativo o il marchio identificativo apposto a termini del decreto medesimo o del punto 11.1 successivo.

  2. Campo di applicazione.

    2.1 Il presente provvedimento si applica ai misuratori messi in servizio.

  3. Verificazione periodica.

    3.1 I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo fiscale anche di ´targhetta di verificazione periodicaª con termini di validita' non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verificazione periodica.

    3.2 I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo la scadenza stabilita dall'allegato I.

    3.2.1 La verificazione periodica per la prima volta viene effettuata

    a) per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa; b) per gli altri misuratori fiscali

    b1) contestualmente al controllo di conformita' ed in tal caso viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello; b2) all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato.

    3.3 La verificazione periodica di un misuratore e' effettuata, su richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi

    a) da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni fissate dal provvedimento di abilitazione del laboratorio; b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello; c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.

  4. Verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro.

    4.1 In sede di verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni

    a) accertamento della presenza di sigillo fiscale regolare con inalterata garanzia di inaccessibilita' agli organi interni; b) verifica della permanenza della conformita' fiscale, secondo le idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono, comunque, interventi sugli organi interni comportanti la rimozione del sigillo fiscale.

    4.2 Il tecnico incaricato della verificazione periodica di un misuratore provvede a riportare nel relativo libretto fiscale di dotazione le seguenti annotazioni

    1) la data della richiesta di verificazione periodica; 2) la data di inizio e la sede dell'intervento; 3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione; 4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento; 5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente; 6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico; 7) l'esito positivo o negativo della verificazione; 8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico; 9) la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel caso che la verificazione periodica sia stata eseguita presso il laboratorio; 10) la convalida delle annotazioni con la propria firma; 11) i propri estremi identificativi, nonche' quelli, secondo i casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato.

    4.3 L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato dal tecnico incaricato mediante apposizione di ´targhetta di verificazione periodicaª, del tipo autoadesivo che nella rimozione si distrugge, conforme al modello riportato nell'allegato II, previa indicazione della scadenza della verificazione effettuata, secondo le modalita' specificate nello stesso allegato.

    4.4 In caso di esito negativo dell'accertamento previsto alla lettera a), del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera b), dello stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare le seguenti operazioni

    a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta indicante la sua inutilizzabilita', conforme al modello riportato nell'allegato III; b) rilascio all'utente di apposito resoconto in cui sono descritte le difettosita' tecniche, funzionali e fiscali riscontrate, ovvero i motivi dell'inutilizzabilita' fiscale dell'apparecchio stesso. Il resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui viene consegnato in originale, costituisce notifica al medesimo utente dell'esito negativo della verificazione periodica.

    4.5 Avverso la...

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